Corte costituzionale
Sentenza n. 496/2002
Corte cost., sent. 28 novembre 2002, n. 496
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 496/2002
- Data di deposito
- 28 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:496
Norme oggetto del giudizio
- art. 103, comma 3, (combinato disposto), decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 7, comma 8, lettera g) (combinato disposto), legge n. 28 del 21 febbraio 1980
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 12, comma 1, lettera i), legge n. 28 del 21 febbraio 1980
Massime
Massima n. 27439
L'art. 7, ottavo comma, lettera g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nell'individuare la categoria dei lettori operanti nelle università da ammettersi all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati, utilizza una formula che nella sua portata oggettiva è interpretabile in modo tale da comprendere tutti i lettori precedentemente assunti secondo le ordinarie procedure dell'amministrazione universitaria, compresi i lettori assunti con contratto di diritto privato, a norma dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, sicché non vi è necessità di far leva sui principi costituzionali in vista di un'interpretazione adeguatrice al fine di includere anche questi ultimi nella categoria beneficiaria. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 7, ottavo comma, lettera g) della legge 21 febbraio 1980 n. 28, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 7, ottavo comma, lettera g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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