Corte costituzionale

Sentenza n. 496/2002

Corte cost., sent. 28 novembre 2002, n. 496

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
496/2002
Data di deposito
28 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:496

Norme oggetto del giudizio

  • art. 103, comma 3, (combinato disposto), decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
  • art. 7, comma 8, lettera g) (combinato disposto), legge n. 28 del 21 febbraio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 27439

L'art. 7, ottavo comma, lettera g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nell'individuare la categoria dei lettori operanti nelle università da ammettersi all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori confermati, utilizza una formula che nella sua portata oggettiva è interpretabile in modo tale da comprendere tutti i lettori precedentemente assunti secondo le ordinarie procedure dell'amministrazione universitaria, compresi i lettori assunti con contratto di diritto privato, a norma dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, sicché non vi è necessità di far leva sui principi costituzionali in vista di un'interpretazione adeguatrice al fine di includere anche questi ultimi nella categoria beneficiaria. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 7, ottavo comma, lettera g) della legge 21 febbraio 1980 n. 28, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 103, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 7, ottavo comma, lettera g), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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