Corte costituzionale
Sentenza n. 470/2002
Corte cost., sent. 22 novembre 2002, n. 470
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 470/2002
- Data di deposito
- 22 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:470
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 5, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 27407
E' inammissibile l'intervento nel giudizio costituzionale di chi non sia parte nel giudizio 'a quo'. Né rileva che la richiesta di intervento provenga da chi sia, invece, parte in un giudizio sospeso in attesa dell'esito del giudizio incidentale di costituzionalità scaturito da un altro giudizio principale: la contraria soluzione si risolverebbe in una sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e in un irrituale esonero del giudice 'a quo' dal potere-dovere di motivare adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sottoposta al vaglio della Corte. – Per il costante indirizzo sull’inammissibilità di questo intervento, citate, da ultimo, le ordinanze n. 264, n. 145 e n. 36/2002.
Massima n. 27408
La Corte di cassazione che, rifiutando di fare propria un'interpretazione adottata dal giudice delle leggi, sollevi questione di legittimità costituzionale sulla stessa norma, non propone una sorta di irrituale "impugnazione" di una sentenza costituzionale cui invece avrebbe dovuto attenersi; non fa altro, invece, che esercitare il potere-dovere di interpretare la legge che l'art. 101 della Costituzione attribuisce a qualsiasi giudice e che certamente riconosce a quello cui l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario affida il compito di assicurare, "quale organo supremo della giustizia", "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge". La corretta valutazione, peraltro, della portata delle pronunce costituzionali non può prescindere dal quadro complessivo coerentemente da esse disegnato nel tempo intorno al significato di un precetto costituzionale. Il mero rinvio, da parte del giudice rimettente, ad una proposta interpretativa formulata dalla Corte costituzionale in una precedente pronuncia non giustifica di per sé, sulla base di un’asserita incompatibilità di quella interpretazione con il tenore letterale della norma impugnata, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest’ultima. La circostanza che in quella pronuncia non sia in alcun modo argomentata l’incostituzionalità dell’interpretazione opposta a quella proposta – lungi dall’indicare l’unica interpretazione conforme a Costituzione – rivela con evidenza come la Corte si sia limitata a prospettare la possibilità di una diversa interpretazione che, nel quadro allora dedotto dal rimettente, sarebbe stata idonea a fugare i dubbi di costituzionalità sollevati. Analogamente quando, per sostenere la propria prospettazione, il rimettente faccia riferimento ad un’affermazione, contenuta in una pronuncia, che non costituisce altro che un’opzione interpretativa. - V. richiamo a sentenza n. 242/1999 e alla ordinanza n. 716/1988.
Massima n. 27409
La proporzionalità e l'adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all'art. 36 della Costituzione, vanno riferite – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale – non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa. Ne consegue – secondo quanto già affermato nella sentenza n. 164 del 1994 – che "il silenzio dell'art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull'articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale". Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, sollevata in riferimento all’art. 36 della Costituzione, nella parte in cui – prevedendo un meccanismo di “blocco” delle retribuzioni – produce il risultato ovvero consente che il lavoro straordinario prestato dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario o comunque non garantisce "un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell'orario normale". – In tema, per come richiamate dal rimettente a sostegno della prospettazione della questione, citate la sentenza n. 242/1999 e l’ordinanza n. 716/1988. – Sul principio della “globalità” della retribuzione, citate le sentenze n. 141/1979; n. 227/1982; n. 164/1994; n. 15/1995 e le ordinanze n. 368/1999 e n. 263/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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