Corte costituzionale
Sentenza n. 468/2002
Corte cost., sent. 22 novembre 2002, n. 468
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 468/2002
- Data di deposito
- 22 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:468
Norme oggetto del giudizio
- art. 128, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
- legge n. 1155 del 6 aprile 1936
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
Parametri
Massime
Massima n. 27397
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente – entro i limiti stabiliti dall’art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 – la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall’INPS, fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute. Così come per i crediti alimentari, non sussiste, infatti, ragione alcuna – riguardo a tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e facenti carico, fin dalla loro origine, al pensionato – perché i titolari di pensioni INPS godano, in punto di pignorabilità o di sequestrabilità, di un trattamento di favore – restando assorbito ogni ulteriore rilievo relativamente all’invocato art. 53 della Costituzione – rispetto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, ai professionisti che percepiscono assegni dalle rispettive Casse di previdenza. – Su analogo principio, con riguardo ai crediti alimentari, citata la sentenza n. 1041/1988. – Sul d.P.R. n. 180 del 1950 come “norma di carattere generale” rinvio alla sentenza n. 209/1984. – Sull’estensione dell’area di applicazione dell’art. 2, comma primo, numero 1, del d.P.R. n. 180 del 1950 citate: la sentenza n. 209/1984 (per le pensioni erogate ai giornalisti dall’INPGI); la sentenza n. 155/1987 (per le pensioni ai notai erogate dalla relativa Cassa); la sentenza n. 572/1989 (per le rendite corrisposte dall’INAIL).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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