Corte costituzionale

Sentenza n. 468/2002

Corte cost., sent. 22 novembre 2002, n. 468

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
468/2002
Data di deposito
22 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:468

Norme oggetto del giudizio

  • art. 128, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
  • legge n. 1155 del 6 aprile 1936
  • art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950

Parametri

Massime

Massima n. 27397

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente – entro i limiti stabiliti dall’art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 – la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall’INPS, fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute. Così come per i crediti alimentari, non sussiste, infatti, ragione alcuna – riguardo a tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e facenti carico, fin dalla loro origine, al pensionato – perché i titolari di pensioni INPS godano, in punto di pignorabilità o di sequestrabilità, di un trattamento di favore – restando assorbito ogni ulteriore rilievo relativamente all’invocato art. 53 della Costituzione – rispetto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, ai professionisti che percepiscono assegni dalle rispettive Casse di previdenza. – Su analogo principio, con riguardo ai crediti alimentari, citata la sentenza n. 1041/1988. – Sul d.P.R. n. 180 del 1950 come “norma di carattere generale” rinvio alla sentenza n. 209/1984. – Sull’estensione dell’area di applicazione dell’art. 2, comma primo, numero 1, del d.P.R. n. 180 del 1950 citate: la sentenza n. 209/1984 (per le pensioni erogate ai giornalisti dall’INPGI); la sentenza n. 155/1987 (per le pensioni ai notai erogate dalla relativa Cassa); la sentenza n. 572/1989 (per le rendite corrisposte dall’INAIL).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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