Corte costituzionale

Sentenza n. 467/2002

Corte cost., sent. 22 novembre 2002, n. 467

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
467/2002
Data di deposito
22 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:467

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge n. 289 del 11 ottobre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 27396

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, nella parte in cui non prevede la concessione di un’indennità di frequenza anche per i minori invalidi che frequentino gli asili nido (e non i centri specializzati di riabilitazione e di recupero o di formazione e di addestramento professionale). Il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce, infatti, ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino di età inferiore ai tre anni. La frequenza dell’asilo nido, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione e al proficuo inserimento nella famiglia, costituisce, pertanto, un essenziale fattore per il “recupero” del bambino disabile nonché – come già secondo la sentenza n. 215 del 1987 – per il “superamento della sua emarginazione”: ciò proprio in funzione di un suo pieno e proficuo inserimento nella scuola, la cui frequenza è assicurata e favorita con le provvidenze economiche previste dalla disposizione censurata, e dunque con ingiustificata esclusione delle medesime per l’ipotesi dei bambini handicappati di età inferiore ai tre anni, in contrasto con i principi di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. – Sull’esigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli, con particolare riferimento ai minori invalidi, citate le sentenze n. 106/1992 e 88/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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