Corte costituzionale

Sentenza n. 466/2002

Corte cost., sent. 20 novembre 2002, n. 466

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
466/2002
Data di deposito
20 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:466

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 7, legge n. 249 del 31 luglio 1997
  • direttiva CEE n. 19 del 7 marzo 2002
  • direttiva CEE n. 20 del 7 marzo 2002
  • direttiva CEE n. 21 del 7 marzo 2002
  • direttiva CEE n. 22 del 7 marzo 2002
  • art. 2, comma 6, legge n. 249 del 31 luglio 1997
  • art. 3, comma 6, legge n. 249 del 31 luglio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 27401

Ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma che attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di stabilire il termine per la fine del regime transitorio per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale su frequenza terrestre, sono ininfluenti tutti quegli aspetti, variamente denunciati, che attengono a vicende amministrative, a normative locali prive di riflesso sulla sollevata questione, a profili che involgono le modalità di successiva attuazione di una eventuale pronuncia di illegittimità, nonché, in alcuni casi, le esigenze di un ulteriore intervento legislativo. Deve invece ritenersi complessivamente plausibile la motivazione dell'ordinanza che evidenzia il punto essenziale delle ragioni giustificative della proposizione della questione di legittimità costituzionale, la sua rilevanza nel giudizio 'a quo', nonché l'obiettivo della sottoposizione della questione stessa all'esame della Corte.

Massima n. 27402

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi televisivi delle emittenti private irradiati sul territorio nazionale con tecnica analogica, che eccedano i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. Infatti la legittimità sul piano costituzionale di un regime transitorio - legato ai tempi di realizzazione dei sistemi alternativi di trasmissione - necessita di un termine congruo e definitivo, in mancanza del quale la oggettiva situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica analogica, finisce per favorire le concentrazioni e determina la lesione dell'ineludibile principio del pluralismo informativo esterno e del principio della concorrenza. - La Corte aveva già esaminato la questione, rilevando la illegittimità della situazione, con la citata sentenza n. 420/1994. - In tema di accesso al sistema radiotelevisivo, v. citata sentenza n. 112/1993. - Sulla insufficienza del mero concorso fra un polo pubblico e un polo privato ai fini del rispetto delle esigenze costituzionali connesse all'informazione, v. citate sentenze n. 826/1988 e n. 155/2002. - Sulla legittimità condizionata di un regime transitorio, richiamo alle sentenze n. 420/1994 e n. 826/1988.

Massima n. 27403

Il coinvolgimento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni nella determinazione del termine finale del sistema transitorio di radiodiffusione televisiva privata nazionale su frequenze terrestri con tecnica analogica, non determina vizi di legittimità costituzionale, dovendosi invece rinvenire le ragioni della incostituzionalità nella mancanza di un criterio fissato dal legislatore, idoneo ad assicurare la certezza di cessazione della fase transitoria. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 Cost. - Sulla legittimità condizionata di un regime transitorio, richiamo alle sentenze n. 420/1994 e n. 826/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 della Costituzione, con l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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