Corte costituzionale
Sentenza n. 445/2002
Corte cost., sent. 12 novembre 2002, n. 445
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 445/2002
- Data di deposito
- 12 novembre 2002
- Data di decisione
- 24 ottobre 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:445
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, numero 3, legge n. 64 del 29 gennaio 1942
- art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 24 del 31 gennaio 2000
- art. 6, comma 1, lettera c) (come modificato da), decreto legislativo n. 199 del 12 maggio 1995
- art. 2, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 67 del 28 febbraio 2001
- art. 36, comma 1, lettera b) (come modificato da), decreto legislativo n. 199 del 12 maggio 1995
- art. 5, comma 5, decreto legislativo n. 67 del 28 febbraio 2001
- art. 11, comma 1, lettera b), legge n. 447 del 10 giugno 1964
- art. 35, comma 1, legge n. 447 del 10 giugno 1964
- art. 11, comma 2, lettera a) numero 3, decreto legislativo n. 196 del 12 maggio 1995
- art. 2, decreto legislativo n. 83 del 28 febbraio 2001
- art. 15, comma 2, lettera b) numero 4, decreto legislativo n. 198 del 12 maggio 1995
- art. 5, comma 1, lettera e) (come sostituito da), decreto legislativo n. 198 del 12 maggio 1995
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 9, carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 07/12/2000)
- art. 29, Costituzione
- art. 51, comma 3, Costituzione
- art. 12, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- legge n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 16, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10/12/1948)
- art. 12, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10/12/1948)
- art. 7, carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 07/12/2000)
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 27342
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 e 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 i quali, stabilendo il celibato o nubilato o la vedovanza come requisiti per il reclutamento o l’ammissione ai corsi regolari di accademie, istituti e scuole della Guardia di finanza, violano il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici (art. 51, terzo comma, della Costituzione), incidendo altresì indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto di contrarre matrimonio (di cui agli articoli 2 e 29 della Costituzione ed, espressamente, articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; nonché, oggi, anche articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) o sul diritto a non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata (proclamato nell’articolo 12 della Dichiarazione universale e nell’articolo 12 della Convenzione europea; e vedi, oggi, anche l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea): l’uso della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti per l’accesso ai pubblici uffici deve, infatti, essere soggetto a scrutinio più stretto di costituzionalità quando non è in discussione solo la generica ragionevolezza delle scelte legislative, in relazione ai caratteri dell’ufficio, ma l’ammissibilità di un requisito la cui imposizione si traduce, indirettamente, in una limitazione all’esercizio di diritti fondamentali. La previsione, tralaticia ma costantemente confermata, del requisito dell’assenza di vincolo coniugale per accedere a impieghi militari – come pure le norme che tuttora disciplinano il matrimonio dei militari – appaiono il residuo di una concezione tradizionale dell’ordinamento militare del tutto estranea e contrastante con i principi della Costituzione. - Per la dichiarazione di incostituzionalità, per ragioni analoghe, di altre disposizioni prescriventi come requisito di accesso in corpi militari l'essere «senza prole», sentenza n. 332/2000 richiamata. - Sulla non recessività della garanzia dei diritti fondamentali di fronte alle esigenze della struttura militare, citata sentenza n. 449/1999.
Massima n. 27343
Sono costituzionalmente illegittime, in via conseguenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - le disposizioni recanti norme di analogo contenuto a quelle dichiarate incostituzionali con la pronuncia che precede (vedi massima A): precisamente gli articoli 11, primo comma, lettera b), e 35, primo comma della legge 10 giugno 1964, n. 447; 11, comma 2, lettera a), numero 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; gli articoli 5, comma 1, lettera e) e 15, comma 2, lettera b), numero 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198; gli articoli 6, comma 1, lettera c) e 36, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza);
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui limita ai cittadini o cittadine italiani “celibi o nubili, vedovi o vedove” la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione;
c) dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:
- art. 11, primo comma, lettera b, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate);
- art. 35, primo comma, della predetta legge n. 447 del 1964, nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere celibi o vedovi;
- art. 11, comma 2, lettera a, numero 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate);
- art. 5, comma 1, lettera e, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri);
- art. 15, comma 2, lettera b, numero 4, del predetto decreto legislativo n. 198 del 1995;
- art. 6, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera b, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza);
- art. 36, comma 1, lettera b, numero 3, del predetto decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 67 del 2001.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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