Corte costituzionale
Sentenza n. 444/2002
Corte cost., sent. 12 novembre 2002, n. 444
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 444/2002
- Data di deposito
- 12 novembre 2002
- Data di decisione
- 24 ottobre 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:444
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, legge n. 420 del 2 dicembre 1998
- art. 30, bis (introdotto da), codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 27341
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 30-bis del codice di procedura civile nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d’appello comprendente l’ufficio giudiziario competente ai sensi dell’art. 26 del codice di procedura civile. La norma – in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione – assume, infatti, come preminente, un’esigenza (quella di tutelare l’imparzialità-terzietà del giudice dell’esecuzione civile) concepita in termini del tutto astratti e generali, irragionevolmente svalutando in una indifferenziata disciplina uniforme i connotati tipici del processo esecutivo. Regolando l’esecuzione forzata promossa da o contro un magistrato in servizio nel distretto allo stesso modo di tutti gli altri procedimenti civili in cui sia comunque parte un magistrato in quella situazione – e perciò allontanando la sede del giudice dal luogo dell’esecuzione –, essa trascura l’esigenza di garantire piena ed effettiva tutela giurisdizionale alle pretese azionate in via esecutiva e conseguentemente intacca in misura rilevante il peculiare contenuto che in quel processo assume il diritto di agire e di difendersi in giudizio, tanto del creditore che del debitore, tanto della parte magistrato che delle altre parti. Restano assorbiti gli ulteriori profili. – Sul valore costituzionale del principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione in relazione a qualunque tipo di processo, cfr., da ultimo, sentenze n. 305 e 78/2002. – Sulla inammissibilità della questione della mancata estensione della disciplina di cui all’art. 11 del codice di procedura penale ai processi civili e sulla necessità, nelle scelte legislative in materia, di un bilanciamento di interessi secondo linee direttive non necessariamente identiche per i due tipi di processo, è richiamata la sentenza n. 51/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, nella parte in cui si applica ai processi di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati in servizio nel distretto di corte d'appello comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'art. 26 del codice di procedura civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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