Corte costituzionale
Sentenza n. 437/2002
Corte cost., sent. 7 novembre 2002, n. 437
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 437/2002
- Data di deposito
- 7 novembre 2002
- Data di decisione
- 24 ottobre 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:437
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, (modificato), decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992
- art. 11, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 58, comma 14, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- art. 3, comma 2, legge n. 414 del 30 dicembre 1991
- art. 3, legge n. 576 del 20 settembre 1980
- decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994
- art. 1, comma 189, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 27389
E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità da parte della Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi (diversi dall'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali), sollevata nel corso di un giudizio avente ad oggetto principale l'accertamento del diritto alla pensione di anzianità in capo all'attore e la condanna della Cassa a corrispondergliela, poiché la questione, lungi dal costituire l'oggetto unico del giudizio, si pone come un incidente nell''iter' logico-giuridico da seguire ai fini dell'accertamento del diritto previdenziale.
Massima n. 27390
Non rileva ai fini della ammissibilità della questione, la circostanza che la norma censurata sia riprodotta in identica formulazione in una disposizione regolamentare che non è stata impugnata con l'atto introduttivo del giudizio 'a quo', giacché la invalidità della norma regolamentare, eventualmente conseguente alla sollecitata dichiarazione di incostituzionalità, sarebbe comunque rilevabile d'ufficio.
Massima n. 27391
Deve ritenersi sufficiente la motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata, poiché essa, benché sinteticamente, indica i profili e le ragioni delle ipotizzate violazioni dei parametri costituzionali.
Massima n. 27392
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414, nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragioneri e periti commerciali, con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali. Infatti una volta ammessa la compatibilità della pensione di anzianità dei ragionieri o periti commerciali con lo svolgimento di un lavoro autonomo o subordinato, è irragionevole - oltreché ingiustificatamente discriminatorio rispetto a situazioni sostanzialmente uguali e lesivo del principio del diritto al lavoro - stabilirne l'incompatibilità qualora per tale lavoro sia prescritta l'iscrizione in un albo o in un elenco. - Identica questione, riferita agli avvocati, è stata decisa, con dichiarazione di illegittimità costituzionale, dalla citata sentenza n. 73/1992. - Sulla disciplina della pensione di anzianità erogata dalla Cassa di previdenza forense, analoga a quella dei ragionieri e periti commerciali, v. citata sentenza n. 362/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), nella parte in cui prevede l'incompatibilità della corresponsione della pensione di anzianità con l'iscrizione ad albi professionali o elenchi di lavoratori autonomi diversi dall'albo dei ragionieri e periti commerciali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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