Corte costituzionale
Sentenza n. 434/2002
Corte cost., sent. 31 ottobre 2002, n. 434
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 434/2002
- Data di deposito
- 31 ottobre 2002
- Data di decisione
- 21 ottobre 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:434
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 335 del 8 agosto 1995
- direttiva CEE n. 477 del 19 settembre 1983
- art. 13, comma 8, (modificato), legge n. 257 del 27 marzo 1992
- legge n. 271 del 4 agosto 1993
- decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991
- art. 7, legge n. 212 del 30 luglio 1990
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 169 del 5 giugno 1993
- art. 80, comma 25, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 27311
Non può l'Avvocatura dello Stato invocare quale eccezione di inammissibilità la discrezionalità legislativa perché il giudice remittente censura di irragionevolezza proprio la scelta operata dal legislatore, adducendone il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 27312
Nel giudizio finalizzato alla estensione del beneficio della rivalutazione contributiva a favore dei lavoratori esposti all'amianto per oltre un decennio che fossero già pensionati al momento della entrata in vigore della legge n. 257/1992, è sufficiente osservare - al fine di rigettare l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, avanzata dal foro erariale - che dall'ordinanza di rimessione risulta che i soggetti attori nel giudizio 'a quo' godevano della pensione di anzianità da circa cinque anni prima dell'entrata in vigore della ridetta legge.
Massima n. 27313
Il beneficio della rivalutazione ai fini contributivi del periodo di lavoro durante il quale i lavoratori fossero stati esposti all'amianto non ha carattere risarcitorio o indennitario - come erroneamente ritenuto dal rimettente - ma ha invece la principale funzione di permettere ai lavoratori coinvolti nel processo di dismissione delle lavorazioni comportanti l'uso dell'amianto di ottenere il diritto alla pensione, sicché non può essere considerata discriminatoria o irragionevole l'esclusione dal beneficio in questione di quei lavoratori che al momento della entrata in vigore erano già pensionati o avevano maturato il diritto. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. - V. anche la citata sentenza n. 5/2000, avente ad oggetto la stessa disposizione. - In tema di presupposti per il giudizio di comparazione, v. citate sentenze n. 431/1997, n. 86/1985 e ordinanza n. 194/2000. - Sulle pensioni di anzianità, v. citata sentenza n. 416/1999 e ordinanza n. 70/2002. - In tema di trattamento previdenziale e discrezionalità del legislatore anche in relazione alle risorse disponibili, v. citate sentenza n. 180/2001 e ordinanza n. 342/2002.
Massima n. 27314
Ritenuta la legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 - interpretato nel senso che non sussiste il diritto al beneficio ivi previsto, per i soggetti già pensionati per anzianità o vecchiaia al momento dell'entrata in vigore della legge - viene meno, conseguentemente, il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che la norma costituirebbe una coazione alla rinuncia a far valere il diritto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, e dell'art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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