Corte costituzionale
Sentenza n. 413/2002
Corte cost., sent. 31 luglio 2002, n. 413
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 413/2002
- Data di deposito
- 31 luglio 2002
- Data di decisione
- 11 luglio 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:413
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 113, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 15, comma 10, decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 41, lettera c), legge n. 144 del 17 maggio 1999
- art. 3, Costituzione
- direttiva CEE n. 30 del 22 giugno 1998
- art. 113, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 41, Costituzione
- art. 35, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Massime
Massima n. 27299
Deve essere dichiarata la inammissibilità dell'intervento della Confservizi (Confederazione nazionale dei servizi) e della Federgasacqua (Federazione italiana delle imprese dei servizi idrici energetici e vari), in quanto soggetti estranei al giudizio 'a quo' e non titolari di un interesse qualificato, né tantomeno pubblicistico, non potendo vantare una partecipazione a convenzioni o intese, con conseguenti riflessi giuridici diretti sull'attività espletata o un legale potere rappresentativo. - In tema di requisiti e condizioni per l'intervento nel giudizio di costituzionalità, v. citate sentenza n. 289/1999, ordinanza n. 262/2002, sentenze n. 171/1996, n. 67/1998, n. 235/1997.
Massima n. 27300
Devono ritenersi al di fuori della questione di legittimità costituzionale sollevata quegli aspetti (nella specie, i termini di durata del regime transitorio, la effettiva temporaneità della deroga e le possibilità di incrementi o di sommatorie di durata del regime transitorio) che rimangono estranei alla norma denunciata.
Massima n. 27301
E' ammissibile la questione prospettata in base ad una interpretazione plausibile della norma denunciata e con una giustificazione, egualmente plausibile, della rilevanza; a nulla rilevando sopravvenute modifiche normative successive alla fattispecie in discussione e non retroattive, non espressamente innovative delle disposizioni di settore, e di carattere meramente residuale e sussidiario.
Massima n. 27302
L'osservanza dei principi e criteri direttivi dettati dall'art. 41, lettera c), della legge n. 144 del 1999 che impone al legislatore di eliminare - in attuazione di direttiva comunitaria - ogni disparità normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese, non esclude un ragionevole regime transitorio, che prevedendo deroghe temporanee al sistema a regime, consenta gradualità di attuazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 76 della Costituzione, nella parte in cui consente, senza limitazioni e per un periodo transitorio, alle società che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica, la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale. - Sulla possibilità di prevedere un ragionevole regime transitorio, v. citate sentenza n. 217/1998 e ordinanza n. 131/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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