Corte costituzionale

Sentenza n. 407/2002

Corte cost., sent. 26 luglio 2002, n. 407

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
407/2002
Data di deposito
26 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:407

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 19 del 23 novembre 2001
  • art. 4, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 19 del 23 novembre 2001
  • art. 5, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 19 del 23 novembre 2001
  • art. 3, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 19 del 23 novembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27269

Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di interesse a ricorrere dello Stato per mancanza di efficacia della legge regionale impugnata, in quanto l'impugnativa da parte dello Stato delle leggi regionali non è sottoposta a tale efficacia e, d'altra parte, la pubblicazione di una legge regionale, in asserita violazione del riparto costituzionale di competenze, è di per se stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle conseguenze pratiche. - Cfr. la citata sentenza n. 332/1998, che ha riconosciuto l'attualità della lesione delle competenze statali in relazione alla sottoscrizione regionale di un accordo con uno Stato estero.

Massima n. 27270

La disciplina delle attività a rischio di incidenti rilevanti, contenuta nella legge della regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, è riconducibile alla tutela dell'ambiente, di cui alla lettera s) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, la quale si configura come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti, quali, nella specie - come emerge dalla direttiva 96/82/CE e dal d.lgs. di recepimento n. 334 del 1999, che disciplinano il settore - la tutela della salute, la protezione civile e la tutela e sicurezza del lavoro. Nell'ambito di dette competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla regione stessa, nel rispetto ovviamente dei principi fondamentali della legislazione statale in materia ed altresì l'adozione, con riguardo alle imprese a rischio di incidenti rilevanti, di una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, poiché questa è diretta ad assicurare, in conformità al disposto degli artt. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 18 del d.lgs. n. 334 del 1999, un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessati. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della sopracitata legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione. - V., richiamate nella decisione, la sentenza n. 290/2001, a proposito della "sicurezza pubblica", quale settore riservato allo Stato; la sentenza n. 282/2002, riguardo alla configurabilità di alcune delle competenze specificate dall'art. 117, secondo comma, Cost., come competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie; le sentenze n. 507 e 54/2000, n. 382/1999 e n. 273/1998 con riferimento alla situazione preesistente alla riforma del titolo V della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge della

Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di

attività a rischio di incidenti rilevanti), sollevata, in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del

Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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