Corte costituzionale
Sentenza n. 407/2002
Corte cost., sent. 26 luglio 2002, n. 407
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 407/2002
- Data di deposito
- 26 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:407
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 19 del 23 novembre 2001
- art. 4, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 19 del 23 novembre 2001
- art. 5, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 19 del 23 novembre 2001
- art. 3, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 19 del 23 novembre 2001
Parametri
- art. 127, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 18, decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999
- art. 117, lettera s), Costituzione
- art. 72, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
Massime
Massima n. 27269
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di interesse a ricorrere dello Stato per mancanza di efficacia della legge regionale impugnata, in quanto l'impugnativa da parte dello Stato delle leggi regionali non è sottoposta a tale efficacia e, d'altra parte, la pubblicazione di una legge regionale, in asserita violazione del riparto costituzionale di competenze, è di per se stessa lesiva della competenza statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle conseguenze pratiche. - Cfr. la citata sentenza n. 332/1998, che ha riconosciuto l'attualità della lesione delle competenze statali in relazione alla sottoscrizione regionale di un accordo con uno Stato estero.
Massima n. 27270
La disciplina delle attività a rischio di incidenti rilevanti, contenuta nella legge della regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, è riconducibile alla tutela dell'ambiente, di cui alla lettera s) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, la quale si configura come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti, quali, nella specie - come emerge dalla direttiva 96/82/CE e dal d.lgs. di recepimento n. 334 del 1999, che disciplinano il settore - la tutela della salute, la protezione civile e la tutela e sicurezza del lavoro. Nell'ambito di dette competenze concorrenti, risultano legittimi gli interventi posti in essere dalla regione stessa, nel rispetto ovviamente dei principi fondamentali della legislazione statale in materia ed altresì l'adozione, con riguardo alle imprese a rischio di incidenti rilevanti, di una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, poiché questa è diretta ad assicurare, in conformità al disposto degli artt. 72 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 18 del d.lgs. n. 334 del 1999, un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessati. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della sopracitata legge della Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione. - V., richiamate nella decisione, la sentenza n. 290/2001, a proposito della "sicurezza pubblica", quale settore riservato allo Stato; la sentenza n. 282/2002, riguardo alla configurabilità di alcune delle competenze specificate dall'art. 117, secondo comma, Cost., come competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie; le sentenze n. 507 e 54/2000, n. 382/1999 e n. 273/1998 con riferimento alla situazione preesistente alla riforma del titolo V della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, della legge della
Regione Lombardia 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di
attività a rischio di incidenti rilevanti), sollevata, in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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