Corte costituzionale
Sentenza n. 38/2002
Corte cost., sent. 6 marzo 2002, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/2002
- Data di deposito
- 6 marzo 2002
- Data di decisione
- 25 febbraio 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 4, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
- art. 1, comma 2, legge n. 238 del 25 luglio 1997
- art. 2, comma 7, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 26793
La prospettata estensione della disciplina sull'assegno di "superinvalidità" previsto per gli invalidi di guerra, in favore di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità a causa di vaccinazioni obbligatorie potrebbe essere effettuata soltanto dal legislatore, dal momento che i sistemi normativi messi a raffronto sono autonomi ed eterogenei, sicché non è consentito estrapolare singoli elementi dall'uno per trasporli nell'altro; né, sotto diverso profilo, può affermarsi la necessità sul piano costituzionale di un intervento indennitario dello Stato uguale per tutti, prescindente dalla ragione che ha determinato l'esposizione a rischio della salute individuale. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. - In tema di indennizzo per danni da vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria, v. sentenze n. 27/1998, n. 226/2000, n. 423/2000, n. 307/1990 e n. 118/1996. - Viene ribadita la sollecitazione al legislatore già formulata nella sentenza n. 429 del 2000, affinché si addivenga a una nuova disciplina specificamente determinata in relazione alle esigenze di normazione proprie della materia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze