Corte costituzionale

Sentenza n. 38/2002

Corte cost., sent. 6 marzo 2002, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
38/2002
Data di deposito
6 marzo 2002
Data di decisione
25 febbraio 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:38

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 4, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
  • art. 1, comma 2, legge n. 238 del 25 luglio 1997
  • art. 2, comma 7, legge n. 210 del 25 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 26793

La prospettata estensione della disciplina sull'assegno di "superinvalidità" previsto per gli invalidi di guerra, in favore di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità a causa di vaccinazioni obbligatorie potrebbe essere effettuata soltanto dal legislatore, dal momento che i sistemi normativi messi a raffronto sono autonomi ed eterogenei, sicché non è consentito estrapolare singoli elementi dall'uno per trasporli nell'altro; né, sotto diverso profilo, può affermarsi la necessità sul piano costituzionale di un intervento indennitario dello Stato uguale per tutti, prescindente dalla ragione che ha determinato l'esposizione a rischio della salute individuale. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. - In tema di indennizzo per danni da vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria, v. sentenze n. 27/1998, n. 226/2000, n. 423/2000, n. 307/1990 e n. 118/1996. - Viene ribadita la sollecitazione al legislatore già formulata nella sentenza n. 429 del 2000, affinché si addivenga a una nuova disciplina specificamente determinata in relazione alle esigenze di normazione proprie della materia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 4, comma 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrata dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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