Corte costituzionale

Sentenza n. 375/2002

Corte cost., sent. 23 luglio 2002, n. 375

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
375/2002
Data di deposito
23 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:375

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
  • legge n. 516 del 7 agosto 1982
  • art. 4, decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993
  • legge n. 75 del 24 marzo 1993
  • art. 57, comma 2, secondo periodo, legge n. 413 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 27249

La norma censurata che, nel contesto del condono fiscale previsto dalla stessa legge n. 413 del 1991, sospende, in via preventiva e per un limitato periodo di tempo, i termini degli accertamenti tributari anche con riguardo alle situazioni non condonabili, trova una ragionevole giustificazione nell'esigenza di fronteggiare il sensibile aggravio di lavoro che prevedibilmente sarebbe derivato agli uffici finanziari dalle attività connesse al condono, con conseguenti rischi di disservizio e di decorrenza degli ordinari termini; né, sotto altro profilo, tale scelta viola il principio di uguaglianza, poiché in base al principio di polisistematicità dell'ordinamento tributario, rientra nella discrezionalità del legislatore adattare ai vari tributi istituti comuni, quali la prescrizione e la decadenza della pretesa fiscale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 2, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - Sulla proroga dei termini di decadenza e di prescrizione nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, v. citata sentenza n. 177/1992; sulla proroga legale dei termini di prescrizione e decadenza correlata alla soppressione di numerosi uffici del registro ed alla ristrutturazione di altri, v. citata sentenza n. 238/1984. - Con riguardo alle finalità del condono fiscale, v. citate sentenze n. 361/1992 e n. 321/1995. - Sul principio di polisistematicità dell'ordinamento tributario, v. citata sentenza n. 430/1995. - Con riferimento al condono fiscale del 1982 e alla legittimità della proroga dei termini per la sola IVA e non anche per le imposte dirette, v. citata sentenza n. 575/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 2, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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