Corte costituzionale
Sentenza n. 373/2002
Corte cost., sent. 23 luglio 2002, n. 373
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 373/2002
- Data di deposito
- 23 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:373
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 1, legge della Regione Puglia n. 7 del 4 febbraio 1997
- art. 39, legge della Regione Puglia n. 26 del 9 maggio 1984
Parametri
Massime
Massima n. 27241
La mancata censura anche della disposizione che si limita a ribadire il contenuto della norma impugnata, ovvero di norme che non incidono direttamente sulla fattispecie all'esame del rimettente, non comporta inammissibilità della questione per erronea indicazione delle norme applicabili.
Massima n. 27242
E' infondata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Infatti il rimettente ha motivato sufficientemente, richiamando molte decisioni della Corte costituzionale e formulando ulteriori analitiche considerazioni.
Massima n. 27243
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, il combinato disposto dell'art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 e dell'art. 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, nella parte in cui prevede che la copertura (entro due anni dalla entrata in vigore della predetta legge n. 7 del 1997 e comunque per una sola volta) dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica, avvenga mediante concorso riservato, per la totalità dei posti, al personale dell'amministrazione regionale. Infatti, in ragione della riserva integrale dei posti disponibili a favore del personale dipendente, il concorso 'de quo' si pone in contrasto con la regola del pubblico concorso. - Sull'applicabilità della regola del pubblico concorso anche al passaggio ad una fascia funzionale superiore, v. citate sentenze n. 320/1997, n. 1/1999, n. 194/2002, n. 218/2002. - Sulle limitazioni alla regola del pubblico concorso, v. citate sentenze n. 194/2002, n. 1/1999, n. 234/1994. - Con riguardo ad una norma della Regione Lombardia, in tema di corso-concorso per la qualifica dirigenziale riservato al personale interno, v. citata sentenza n. 331/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale) e dell'art. 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile 1983), nella parte in cui riserva la copertura del 100 dei posti messi a concorso al personale interno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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