Corte costituzionale
Sentenza n. 346/2002
Corte cost., sent. 16 luglio 2002, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 346/2002
- Data di deposito
- 16 luglio 2002
- Data di decisione
- 8 luglio 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:346
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Lombardia n. 20 del 9 maggio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 27214
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1 della legge regionale della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20, limitatamente alle parole «i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, e». Le intese previste da detta norma costituzionale non sono e non possono essere una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso art. 8 né per usufruire di benefici a loro riservati, quali, nella specie, l'erogazione di contributi; risultano altrimenti violati il divieto di discriminazione (art. 3 e art. 8, primo comma della Costituzione), nonché l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l'eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza, la possibilità per le medesime di accedere a benefici economici come quelli previsti dalla legge in esame. - Cfr. sentenze n. 195/1993, n. 467/1992 e ordinanza n. 379/2001, richiamate a proposito del problema della qualificazione delle confessioni religiose.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della
legge regionale della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la
realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a
servizi religiosi), limitatamente alle parole "i cui rapporti con lo
Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della
Costituzione, e".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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