Corte costituzionale

Sentenza n. 346/2002

Corte cost., sent. 16 luglio 2002, n. 346

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
346/2002
Data di deposito
16 luglio 2002
Data di decisione
8 luglio 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:346

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Lombardia n. 20 del 9 maggio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 27214

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1 della legge regionale della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20, limitatamente alle parole «i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, e». Le intese previste da detta norma costituzionale non sono e non possono essere una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso art. 8 né per usufruire di benefici a loro riservati, quali, nella specie, l'erogazione di contributi; risultano altrimenti violati il divieto di discriminazione (art. 3 e art. 8, primo comma della Costituzione), nonché l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l'eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza, la possibilità per le medesime di accedere a benefici economici come quelli previsti dalla legge in esame. - Cfr. sentenze n. 195/1993, n. 467/1992 e ordinanza n. 379/2001, richiamate a proposito del problema della qualificazione delle confessioni religiose.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della

legge regionale della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la

realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a

servizi religiosi), limitatamente alle parole "i cui rapporti con lo

Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della

Costituzione, e".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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