Corte costituzionale
Sentenza n. 308/2002
Corte cost., sent. 3 luglio 2002, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 308/2002
- Data di deposito
- 3 luglio 2002
- Data di decisione
- 20 giugno 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:308
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 29 settembre 1973
- art. 1, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
- art. 2, legge n. 904 del 16 dicembre 1977
- legge n. 154 del 27 aprile 1989
- legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- legge n. 649 del 25 novembre 1983
- decreto legislativo n. 467 del 18 dicembre 1997
- art. 1, legge n. 68 del 12 aprile 1984
- decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989
- legge n. 165 del 26 giugno 1990
- art. 14, comma 4, (in combinato disposto), decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 92, (in combinato disposto), decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 1, decreto-legge n. 90 del 27 aprile 1990
Parametri
Massime
Massima n. 27139
E' possibile alla Corte integrare la norma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto dal complessivo tenore dell'atto di promovimento dell'incidente di costituzionalità, i termini della questione risultano con sufficiente chiarezza (nella specie, la questione va riferita non solo all'art. 14 del d.P.R. n. 917 del 1996, ma anche, in combinato disposto, all'art. 92 dello stesso decreto).
Massima n. 27140
Il Governo delegato attraverso molteplici provvedimenti succedutisi nel tempo all'emanazione dei testi unici in materia fiscale, ha realizzato, secondo i principî e criteri direttivi ricevuti, un unico quadro normativo delle preesistenti disposizioni, provvedendo al coordinamento, correzione ed integrazione delle disposizioni via via emanate; e in tale contesto la disposizione censurata - che per un solo anno (1988) aveva modificato la regola che consentiva la compensazione fra credito d'imposta derivante da ritenute su utili ricevuti e perdite pregresse di esercizio - rimane nei confini delle possibilità applicative desumibili dalla legge di delega, e sotto altro profilo, risponde ad esigenze di mera opportunità discrezionalmente valutate dal legislatore, in una materia che non implica scelte costituzionalmente vincolate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, nella sua formulazione originaria, e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione «nella sua formulazione originaria, rimasta in vigore per il solo 1988», secondo la quale «ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo netto». - In tema di leggi delegate v. citate sentenze n. 198/1998, n. 117/1997 e n. 4/1992. - Con specifico riferimento alla delega per i testi unici in materia fiscale, v. citata sentenza n. 38/1994. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia fiscale, v. citate ordinanza n. 54/1988, sentenze n. 410/1995 e n. 18/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, nella sua
formulazione originaria, e 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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