Corte costituzionale
Sentenza n. 306/2002
Corte cost., sent. 3 luglio 2002, n. 306
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 306/2002
- Data di deposito
- 3 luglio 2002
- Data di decisione
- 20 giugno 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:306
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, statuto Regione Friuli Venezia Giulia
- art. 24, statuto Regione Valle d'Aosta
- art. 25, statuto Regione Sardegna
- art. 9, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 11, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 28, statuto Regione Trentino Alto Adige
- art. 15, statuto Regione Friuli Venezia Giulia
- art. 17, statuto Regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8-bis, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 12, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 25, statuto Regione Trentino Alto Adige
- statuto Regione Siciliana n. 2 del 26 febbraio 1948
- art. 3, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 5, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 6, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 7, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 24, statuto Regione Trentino Alto Adige
- art. 25, statuto Regione Valle d'Aosta
- art. 42, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
- art. 14, statuto Regione Friuli Venezia Giulia
- art. 43, statuto Regione Trentino Alto Adige
- art. 24, statuto Regione Sardegna
- art. 16, statuto Regione Friuli Venezia Giulia
- delibera legislativa statutaria regione Marche del 25 settembre 2001
Parametri
- art. 33, ultimo comma, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999
- art. 123, comma 2, Costituzione
- art. 31, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 123, Costituzione
- art. 123, comma 1, Costituzione
- art. 122, comma 1, Costituzione
- art. 122, comma 4, Costituzione
- art. 55, Costituzione
- art. 121, Costituzione
Massime
Massima n. 27210
L'erronea autoqualificazione dell'atto introduttivo del giudizio come ricorso per conflitto di attribuzione, non osta ad uno scrutinio di merito sulla legittimità costituzionale della deliberazione statutaria regionale, giacché il ricorso, nonostante evidenti imprecisioni nominalistiche, deve essere interpretato come diretto a sollevare questione di legittimità costituzionale di una deliberazione statutaria introdotta nelle forme del giudizio in via di azione, della quale ha tutti i requisiti di forma e di sostanza. - In tema di interpretazione degli atti introduttivi del giudizio e sulla preferenza accordata a criteri contenutistici, v. citate sentenze n. 15/2002, n. 363/2001, n. 137/2001, n. 420/2000, n. 321/2000, n. 320/2000, n. 82/2000, n. 58/2000, n. 56/2000, n. 11/2000, n. 10/2000 e ordinanze n. 264/2000, n. 150/2000, n. 61/2000.
Massima n. 27211
E' da respingere l'interpretazione secondo cui l'impugnazione governativa della legge statutaria non possa essere proposta prima che questa sia stata promulgata e pubblicata. Infatti, secondo quanto già chiarito con altra sentenza il termine per promuovere il controllo di legittimità costituzionale sugli statuti regionali "decorre dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria e non da quella, successiva alla promulgazione, che è condizione per l'entrata in vigore". - V. citata sentenza n. 304/2002.
Massima n. 27212
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 55, 121, 122, primo e quarto comma, e 123, primo comma, della Costituzione, la deliberazione legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001, la quale dispone che, in tutti gli atti ufficiali della Regione alla dizione "Consiglio regionale" venga affiancata quella di "Parlamento delle Marche" e alla dizione "Consigliere regionale" quella di "Deputato delle Marche". Infatti la Costituzione impone il duplice divieto, per i Consigli regionali, di attribuire a sé il nome di Parlamento e di identificare i propri membri con quello di deputato: tali termini hanno una peculiare forza connotativa delle funzioni di rappresentanza nazionale che ne impedisce un uso in ambiti territorialmente più ristretti. - Nello stesso senso v. anche precedente sentenza n. 106/2002. - Sul vincolo della "armonia con la Costituzione" - inteso nel senso che esso, lungi dal consentire deroghe alla lettera delle singole prescrizioni costituzionali, vincola le Regioni a rispettarne anche lo spirito - v. citata sentenza n. 304/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della deliberazione
legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche
adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001 e recante
"Consiglio regionale - Parlamento delle Marche".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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