Corte costituzionale

Sentenza n. 306/2002

Corte cost., sent. 3 luglio 2002, n. 306

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
306/2002
Data di deposito
3 luglio 2002
Data di decisione
20 giugno 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:306

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, statuto Regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 24, statuto Regione Valle d'Aosta
  • art. 25, statuto Regione Sardegna
  • art. 9, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 11, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 28, statuto Regione Trentino Alto Adige
  • art. 15, statuto Regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 17, statuto Regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 8-bis, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 12, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 25, statuto Regione Trentino Alto Adige
  • statuto Regione Siciliana n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 3, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 5, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 6, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 7, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 24, statuto Regione Trentino Alto Adige
  • art. 25, statuto Regione Valle d'Aosta
  • art. 42, statuto Regione Siciliana n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 14, statuto Regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 43, statuto Regione Trentino Alto Adige
  • art. 24, statuto Regione Sardegna
  • art. 16, statuto Regione Friuli Venezia Giulia
  • delibera legislativa statutaria regione Marche del 25 settembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27210

L'erronea autoqualificazione dell'atto introduttivo del giudizio come ricorso per conflitto di attribuzione, non osta ad uno scrutinio di merito sulla legittimità costituzionale della deliberazione statutaria regionale, giacché il ricorso, nonostante evidenti imprecisioni nominalistiche, deve essere interpretato come diretto a sollevare questione di legittimità costituzionale di una deliberazione statutaria introdotta nelle forme del giudizio in via di azione, della quale ha tutti i requisiti di forma e di sostanza. - In tema di interpretazione degli atti introduttivi del giudizio e sulla preferenza accordata a criteri contenutistici, v. citate sentenze n. 15/2002, n. 363/2001, n. 137/2001, n. 420/2000, n. 321/2000, n. 320/2000, n. 82/2000, n. 58/2000, n. 56/2000, n. 11/2000, n. 10/2000 e ordinanze n. 264/2000, n. 150/2000, n. 61/2000.

Massima n. 27211

E' da respingere l'interpretazione secondo cui l'impugnazione governativa della legge statutaria non possa essere proposta prima che questa sia stata promulgata e pubblicata. Infatti, secondo quanto già chiarito con altra sentenza il termine per promuovere il controllo di legittimità costituzionale sugli statuti regionali "decorre dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria e non da quella, successiva alla promulgazione, che è condizione per l'entrata in vigore". - V. citata sentenza n. 304/2002.

Massima n. 27212

E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 55, 121, 122, primo e quarto comma, e 123, primo comma, della Costituzione, la deliberazione legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001, la quale dispone che, in tutti gli atti ufficiali della Regione alla dizione "Consiglio regionale" venga affiancata quella di "Parlamento delle Marche" e alla dizione "Consigliere regionale" quella di "Deputato delle Marche". Infatti la Costituzione impone il duplice divieto, per i Consigli regionali, di attribuire a sé il nome di Parlamento e di identificare i propri membri con quello di deputato: tali termini hanno una peculiare forza connotativa delle funzioni di rappresentanza nazionale che ne impedisce un uso in ambiti territorialmente più ristretti. - Nello stesso senso v. anche precedente sentenza n. 106/2002. - Sul vincolo della "armonia con la Costituzione" - inteso nel senso che esso, lungi dal consentire deroghe alla lettera delle singole prescrizioni costituzionali, vincola le Regioni a rispettarne anche lo spirito - v. citata sentenza n. 304/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della deliberazione

legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche

adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001 e recante

"Consiglio regionale - Parlamento delle Marche".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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