Corte costituzionale
Sentenza n. 305/2002
Corte cost., sent. 3 luglio 2002, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 305/2002
- Data di deposito
- 3 luglio 2002
- Data di decisione
- 20 giugno 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:305
Norme oggetto del giudizio
- art. 139, (in combinato disposto), regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933
- art. 143, comma 3, (in combinato disposto), regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933
Parametri
Massime
Massima n. 27135
E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Infatti il dubbio di costituzionalità risulta fondato in riferimento al 'vulnus' recato alla correttezza e alla regolarità dell'esercizio della giurisdizione, in quanto le norme denunziate: a) precludono la regolare formazione del collegio giudicante, con lesione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell'ambito del "giusto processo"; b) pregiudicano e compromettono la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale, non risultando assicurati congrui modi per colmare i moti temporanei nel collegio giudicante, così da garantire il necessario funzionamento dell'ufficio. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - V. citate sentenza n. 78/2002 sul principio costituzionale di imparzialità-terzietà; sentenza n. 387/1999, sulla astensione e ricusazione quale ragionevole scelta legislativa per garantire la imparzialità-terzietà del giudice; sentenza n. 156/1963 e sentenza n. 392/2000 sulla prontezza e continuità della funzione giurisdizionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi di
sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente
impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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