Corte costituzionale

Sentenza n. 305/2002

Corte cost., sent. 3 luglio 2002, n. 305

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
305/2002
Data di deposito
3 luglio 2002
Data di decisione
20 giugno 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:305

Norme oggetto del giudizio

  • art. 139, (in combinato disposto), regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933
  • art. 143, comma 3, (in combinato disposto), regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933

Parametri

Massime

Massima n. 27135

E' costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Infatti il dubbio di costituzionalità risulta fondato in riferimento al 'vulnus' recato alla correttezza e alla regolarità dell'esercizio della giurisdizione, in quanto le norme denunziate: a) precludono la regolare formazione del collegio giudicante, con lesione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell'ambito del "giusto processo"; b) pregiudicano e compromettono la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale, non risultando assicurati congrui modi per colmare i moti temporanei nel collegio giudicante, così da garantire il necessario funzionamento dell'ufficio. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - V. citate sentenza n. 78/2002 sul principio costituzionale di imparzialità-terzietà; sentenza n. 387/1999, sulla astensione e ricusazione quale ragionevole scelta legislativa per garantire la imparzialità-terzietà del giudice; sentenza n. 156/1963 e sentenza n. 392/2000 sulla prontezza e continuità della funzione giurisdizionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre

1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e

impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi di

sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente

impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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