Corte costituzionale

Sentenza n. 282/2002

Corte cost., sent. 26 giugno 2002, n. 282

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
282/2002
Data di deposito
26 giugno 2002
Data di decisione
19 giugno 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:282

Norme oggetto del giudizio

  • art. 115, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
  • art. 114, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
  • art. 34, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 113, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
  • art. 3, legge n. 180 del 13 maggio 1978
  • art. 14, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 112, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
  • art. 11, decreto-legge n. 217 del 12 giugno 2001
  • art. 2, legge n. 180 del 13 maggio 1978
  • art. 5, legge n. 180 del 13 maggio 1978
  • art. 33, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 1, legge n. 180 del 13 maggio 1978
  • art. 35, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
  • art. 1, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • legge n. 317 del 3 agosto 2001
  • art. 47-ter, decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999
  • legge della Regione Marche n. 26 del 13 novembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27187

E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26, che dispone la sospensione, su tutto il territorio della regione, della applicazione della terapia elettroconvulsivante (TEC), della pratica della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia, fino a che il Ministero della salute non definisca in modo certo e circostanziato le situazioni cliniche per le quali tali terapie, applicate secondo protocolli specifici, sono sperimentalmente dimostrate efficaci e risolutive e non sono causa di danni temporanei o permanenti alla salute del paziente. Infatti - posto che la "tutela della salute" costituisce, ai sensi dell'art. 117, 3° comma, Cost., oggetto della potestà legislativa concorrente delle Regioni, la quale si esplica nel rispetto della competenza riservata allo Stato per la "determinazione dei principi fondamentali" - l'intervento del legislatore regionale prescinde in questo caso dai principi fondamentali rinvenibili nel sistema della legislazione vigente (diritto fondamentale della persona malata ad essere curata e rispettata come persona e principio dell'autonomia e responsabilità del medico nelle sue scelte professionali) e si presenta, invece, come una scelta legislativa autonoma, non fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti, ma dichiaratamente intesa a scopo cautelativo in attesa di futuri accertamenti che dovrebbero essere compiuti dall'autorità sanitaria nazionale. - V. citata ordinanza n. 228/2002, che dichiara improcedibile il giudizio già instaurato nei confronti di una delibera legislativa della Regione Piemonte in argomento. - Sull'"essenziale rilievo" che rivestono nella materia, gli organi tecnico-scientifici, v. citata sentenza n. 185/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della

Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26 (Sospensione della terapia

elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale ed

altri simili interventi di psicochirurgia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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