Corte costituzionale

Sentenza n. 268/2002

Corte cost., sent. 24 giugno 2002, n. 268

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
268/2002
Data di deposito
24 giugno 2002
Data di decisione
17 giugno 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:268

Norme oggetto del giudizio

  • art. 55, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 27097

L'attribuzione al minore del cognome dell'adottante, anteposto al cognome originario, che in tal modo non viene cancellato ma anzi mantenuto come un tratto essenziale della personalità dell'adottato, si conforma pienamente alla finalità e alla 'ratio' complessiva dell'adozione in casi particolari - istituto che il legislatore nella sua discrezionalità ha voluto differenziare sia dall'adozione legittimante sia da quella tra persone maggiori di età - salvaguardando appunto l'esigenza di non recidere il legame del minore col proprio passato e con la famiglia di origine. Tale disciplina non può, dunque, comportare la violazione del diritto fondamentale al nome o impedire lo sviluppo della personalità né si risolve in un trattamento deteriore dei figli nati fuori del matrimonio o in una disciplina meno protettiva della gioventù; né appare irrazionale la precedenza del cognome adottivo rispetto a quello originario, mentre va ribadito che, certamente, contraria a Costituzione sarebbe una disposizione che imponesse la cancellazione del cognome originario del minore. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione. - Sulla natura di diritto fondamentale del diritto al nome, sentenze n. 13/1994, n. 297/1996 e n. 120/2001 (qui richiamate). - Sull'adozione in casi particolari, sentenze n. 27/1991, n. 383/1999. - Sulla possibilità di aggiungere al cognome dell'adottante quello originariamente attribuito all'adottato, v. in particolare sentenza n. 120/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina

dell'adozione e dell'affidamento dei minori; ora: Diritto del minore

ad una famiglia), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo

comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione,

dalla Corte di appello di Torino - sezione per i minorenni, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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