Corte costituzionale
Sentenza n. 268/2002
Corte cost., sent. 24 giugno 2002, n. 268
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 268/2002
- Data di deposito
- 24 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:268
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 27097
L'attribuzione al minore del cognome dell'adottante, anteposto al cognome originario, che in tal modo non viene cancellato ma anzi mantenuto come un tratto essenziale della personalità dell'adottato, si conforma pienamente alla finalità e alla 'ratio' complessiva dell'adozione in casi particolari - istituto che il legislatore nella sua discrezionalità ha voluto differenziare sia dall'adozione legittimante sia da quella tra persone maggiori di età - salvaguardando appunto l'esigenza di non recidere il legame del minore col proprio passato e con la famiglia di origine. Tale disciplina non può, dunque, comportare la violazione del diritto fondamentale al nome o impedire lo sviluppo della personalità né si risolve in un trattamento deteriore dei figli nati fuori del matrimonio o in una disciplina meno protettiva della gioventù; né appare irrazionale la precedenza del cognome adottivo rispetto a quello originario, mentre va ribadito che, certamente, contraria a Costituzione sarebbe una disposizione che imponesse la cancellazione del cognome originario del minore. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione. - Sulla natura di diritto fondamentale del diritto al nome, sentenze n. 13/1994, n. 297/1996 e n. 120/2001 (qui richiamate). - Sull'adozione in casi particolari, sentenze n. 27/1991, n. 383/1999. - Sulla possibilità di aggiungere al cognome dell'adottante quello originariamente attribuito all'adottato, v. in particolare sentenza n. 120/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori; ora: Diritto del minore
ad una famiglia), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo
comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione,
dalla Corte di appello di Torino - sezione per i minorenni, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze