Corte costituzionale
Sentenza n. 259/2002
Corte cost., sent. 20 giugno 2002, n. 259
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 259/2002
- Data di deposito
- 20 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:259
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 6, lettera a), legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- art. 68, comma 4, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- legge n. 52 del 20 marzo 1998
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 4 del 20 gennaio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 27082
La valutazione dell'ordinanza nel suo complesso e la circostanza che il giudice rimettente non contesta la natura interpretativa della norma censurata (art. 2, comma 4, del d.l. n. 4 del 1998) consentono di ritenere che il dubbio di legittimità costituzionale investe anche la disposizione interpretata (art. 53, comma 6, lettera a), della legge n. 449 del 1997).
Massima n. 27083
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui impone ai lavoratori postali un contributo previdenziale obbligatorio, pur dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, così assoggettandoli - secondo l'assunto del rimettente - ad un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello di cui fruisce la generalità dei dipendenti privati. Infatti la norma censurata disciplina il contributo in questione per periodi successivi alla cessazione del rapporto all'esame del giudice 'a quo', e pertanto non è riferibile alla fattispecie sottoposta al giudizio del medesimo.
Massima n. 27084
La trasformazione del regime previdenziale dei lavoratori postali - pervenuto alla fine di un complesso 'iter' legislativo alla attribuzione del diritto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ. - è parziale e convive 'pro rata' con il precedente sistema della buonuscita, correlato alla pregressa natura pubblica del datore di lavoro: in tale contesto, il contributo previdenziale obbligatorio imposto ai lavoratori postali pur dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, non appare irragionevole o discriminatorio, in quanto esso non attiene alla disciplina del trattamento di fine rapporto contenuta nell'art. 2120 cod. civ., bensì a quella del finanziamento dell'indennità di buonuscita maturata prima del 28 febbraio 1998. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui impongono ai lavoratori postali il contributo del 2,50 per cento fino a tutto l'anno 2000, dell'1,75 per cento per il 2001 e dell'uno per cento per il 2002. - In tema di buonuscita e principio di solidarietà, v. citate sentenze n. 187/1975, n. 30/1976, n. 169/1986, n. 173/1986, n. 264/1994. - Sul principio secondo cui l'adeguatezza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost., va valutata nel suo complesso, v. 'ex plurimis' citata sentenza n. 164/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale), convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Latina con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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