Corte costituzionale
Sentenza n. 258/2002
Corte cost., sent. 20 giugno 2002, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 258/2002
- Data di deposito
- 20 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:258
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, (ora art. 14 del d.lgs. 31/10/1990, n. 346), decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
- art. 1026, codice civile
- art. 23, (ora art. 17 del d.lgs. 31/10/1990, n. 346), decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
- art. 20, (ora art. 14 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 27043
Le differenze di contenuto sul piano civilistico del diritto di abitazione rispetto all'usufrutto, segnatamente dal punto di vista delle facoltà di godimento, non sono trasferibili in modo automatico al campo del diritto tributario: sicché il legislatore, pur in presenza di elementi di diversità fra le situazioni considerate, ben può individuare, nei limiti della ragionevolezza, i fattori che le accomunano, per porli a base di un identico regime fiscale. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto non prevede alcuna differenza nel calcolo e nella liquidazione del tributo di successione fra i diritti di usufrutto, uso, abitazione, attribuendo ad essi lo stesso valore imponibile. - In tema di giudizio di uguaglianza, v. citata sentenza n. 89/1996. - Con riferimento alla disciplina catastale, cfr. citate sentenze n. 16/1965 e n. 263/1994.
Massima n. 27044
Il rimettente - nel sollevare la questione della imposizione fiscale di usufrutto, uso e abitazione, con riguardo all'elemento durata - non considera che l'art. 23 del d.P.R. n. 637 del 1972 (ora art. 17 del decreto legislativo n. 346 del 1990), proprio per meglio adeguare la tassazione al bene goduto, stabilisce diversi coefficienti di calcolo della base imponibile a seconda della durata nel tempo del diritto. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sul presupposto della mancanza nella norma denunciata di criteri atti a commisurare, per tutti e tre i diritti reali, l'imposizione fiscale alla maggiore o minore durata di essi nel tempo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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