Corte costituzionale
Sentenza n. 256/2002
Corte cost., sent. 20 giugno 2002, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 256/2002
- Data di deposito
- 20 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:256
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, combinato disposto, decreto-legge n. 791 del 22 dicembre 1981
- art. 1, comma 2, combinato disposto, decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992
- art. 4, comma 2, combinato disposto, legge n. 108 del 11 maggio 1990
- combinato disposto, legge n. 54 del 26 febbraio 1982
- art. 6, comma 1, combinato disposto, legge n. 407 del 29 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 27077
La disciplina del lavoro, nel regime transitorio vigente nel periodo 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1998, non prevede alcuna discriminatoria correlazione, per le lavoratrici, tra età pensionabile ed età lavorativa: infatti, da un lato, le disposizioni che hanno in vario modo ampliato la possibilità di fare ricorso al c.d. pensionamento posticipato non contengono alcuna diversità di disciplina tra i lavoratori dei due sessi, e, dall'altro, le disposizioni che hanno innalzato i limiti della età pensionabile hanno, semplicemente, spostato in avanti i limiti stessi per tutti i lavoratori, mantenendo la differenza già esistente tra uomini e donne, a beneficio di queste ultime. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, dell'art. 6, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione, sull'assunto che, nel regime transitorio suindicato, le lavoratrici in possesso dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia, erano ammesse a continuare la prestazione fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini solo previo onere di opzione. - In tema di donne lavoratrici, stabilità del rapporto ed età lavorativa, v. citate sentenze n. 123/1969, n. 137/1986, n. 498/1988, ordinanze n. 703/1988 e n. 868/1988; nonché a conferma dei principi già affermati le citate sentenze nn. 1106/1988, 371/1989, 134/1991, 503/1991, 404/1993, 296/1994, 345/1994, 64/1996, 335/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell' art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, dell'art. 6, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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