Corte costituzionale

Sentenza n. 25/2002

Corte cost., sent. 15 febbraio 2002, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/2002
Data di deposito
15 febbraio 2002
Data di decisione
11 febbraio 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:25

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26762

La questione di legittimità costituzionale proposta dal giudice rimettente nei confronti dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990 deve intendersi trasferita sulle disposizioni del d.lgs. n. 267 del 2000 (recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), poiché in quelle disposizioni è stato integralmente riprodotto il contenuto precettivo delle norme denunciate che, perciò, continuano tuttora a vivere nell’ordinamento. - Sul “trasferimento” della questione, v. sentenze (qui richiamate) n. 376/2000 e n. 454/1998.

Massima n. 26763

Nel dettare le norme dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990, che prevedono la decadenza - dopo la condanna definitiva per determinati delitti - o anche - in caso di condanna non definitiva - la sospensione obbligatoria dalla carica elettiva, non appare illogico che il legislatore - proprio in considerazione della finalità di prevenzione della delinquenza mafiosa o di altre gravi forme di pericolosità sociale fornite di alta capacità di inquinamento degli apparati pubblici - abbia dato esclusivo rilievo alla identificazione dei reati, che danno luogo a quelle conseguenze, senza aver riguardo a valutazioni di stretta competenza del giudice di merito e, in ispecie, senza tener conto della circostanza attenuante dell’azione commessa per motivi di particolare valore morale e sociale o del riconoscimento della lieve entità del fatto addebitato. Non si pone, infatti, un’esigenza di proporzionalità, per le misure in questione e, in particolare, per quella cautelare, rispetto al reato commesso o alla gravità del fatto, in quanto esse conseguono piuttosto alla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell’eletto nell’organo elettivo. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 anzidetto, ora sostituito dall’art. 58, comma 1 lettera a) e dall’art. 59, comma 1 lettera a) e comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - Sulle finalità perseguite dall’art. 15 della legge n. 55 del 1990, v. sentenze (qui richiamate) n. 132/2001, n. 141/1996, n. 118 e n. 295/1994, n. 218/1993; in particolare, sulla salvaguardia di interessi fondamentali, sentenze n. 206/1999 e n. 184/1994 (qui richiamate) e sull’interesse a preservare la pari capacità elettorale dei cittadini, sentenze n. 364/1996 e n. 280/1992 (qui richiamate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis lettera a) e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 59, comma 1 lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, seconda sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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