Corte costituzionale
Sentenza n. 25/2002
Corte cost., sent. 15 febbraio 2002, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 25/2002
- Data di deposito
- 15 febbraio 2002
- Data di decisione
- 11 febbraio 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:25
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 59, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 59, comma 4, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 15, comma 1, lett. a), legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 15, comma 4, bis lett. a), legge n. 55 del 19 marzo 1990
- art. 15, comma 4, ter, legge n. 55 del 19 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 26762
La questione di legittimità costituzionale proposta dal giudice rimettente nei confronti dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990 deve intendersi trasferita sulle disposizioni del d.lgs. n. 267 del 2000 (recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), poiché in quelle disposizioni è stato integralmente riprodotto il contenuto precettivo delle norme denunciate che, perciò, continuano tuttora a vivere nell’ordinamento. - Sul “trasferimento” della questione, v. sentenze (qui richiamate) n. 376/2000 e n. 454/1998.
Massima n. 26763
Nel dettare le norme dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990, che prevedono la decadenza - dopo la condanna definitiva per determinati delitti - o anche - in caso di condanna non definitiva - la sospensione obbligatoria dalla carica elettiva, non appare illogico che il legislatore - proprio in considerazione della finalità di prevenzione della delinquenza mafiosa o di altre gravi forme di pericolosità sociale fornite di alta capacità di inquinamento degli apparati pubblici - abbia dato esclusivo rilievo alla identificazione dei reati, che danno luogo a quelle conseguenze, senza aver riguardo a valutazioni di stretta competenza del giudice di merito e, in ispecie, senza tener conto della circostanza attenuante dell’azione commessa per motivi di particolare valore morale e sociale o del riconoscimento della lieve entità del fatto addebitato. Non si pone, infatti, un’esigenza di proporzionalità, per le misure in questione e, in particolare, per quella cautelare, rispetto al reato commesso o alla gravità del fatto, in quanto esse conseguono piuttosto alla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell’eletto nell’organo elettivo. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 anzidetto, ora sostituito dall’art. 58, comma 1 lettera a) e dall’art. 59, comma 1 lettera a) e comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - Sulle finalità perseguite dall’art. 15 della legge n. 55 del 1990, v. sentenze (qui richiamate) n. 132/2001, n. 141/1996, n. 118 e n. 295/1994, n. 218/1993; in particolare, sulla salvaguardia di interessi fondamentali, sentenze n. 206/1999 e n. 184/1994 (qui richiamate) e sull’interesse a preservare la pari capacità elettorale dei cittadini, sentenze n. 364/1996 e n. 280/1992 (qui richiamate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis lettera a) e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 59, comma 1 lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, seconda sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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