Corte costituzionale

Sentenza n. 221/2002

Corte cost., sent. 29 maggio 2002, n. 221

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
221/2002
Data di deposito
29 maggio 2002
Data di decisione
22 maggio 2002
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:221

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2000
  • art. 9, comma 7, primo periodo, decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999
  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 1999
  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2000
  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 27021

Cessa la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione promosso dalla Corte dei conti, nei confronti del Governo, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2000 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», in quanto il decreto è stato integralmente abrogato e sostituito dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2000, di cui la ricorrente Corte dei conti ha chiesto la dichiarazione di inefficacia.

Massima n. 27022

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ancorché deliberato dalla Sezione del controllo della Corte dei conti, è da riferirsi all'organo titolare del potere di controllo - secondo l'art. 100, secondo comma, della Costituzione - ovvero alla Corte dei conti nella sua unità, della cui rappresentanza è investito il suo Presidente, al quale spetta (come è avvenuto nella specie) promuovere il ricorso. - V. anche sentenza n. 302/1995 (qui citata).

Massima n. 27023

Il conflitto di attribuzione sollevato nei confronti del Governo sulla norma della legge che esclude determinate categorie di atti governativi dal controllo preventivo della Corte dei conti, nel momento della presa d'atto di tale esclusione, non dà luogo a un giudizio sulla legge, proposto in via incidentale, ma, in assenza di un procedimento di controllo, dà luogo a un'azione di rivendicazione di competenza proponibile come conflitto di attribuzione in riferimento alla legge che tale sottrazione prevede. - V. anche sentenza n. 457/1999 (qui richiamata).

Massima n. 27024

L'avvenuto svolgimento della funzione consultiva, già richiesto alla Corte dei conti, sul contenuto di atti amministrativi adottati in base a una disposizione legislativa che si assuma lesiva delle sue attribuzioni costituzionali, non è tale da incidere sull'interesse della stessa Corte dei conti alla difesa delle attribuzioni costituzionali di controllo, dalle quali la funzione consultiva è del tutto indipendente.

Massima n. 27025

Non spetta al Governo adottare l'art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 che prevede la sottrazione al controllo preventivo di legittimità di atti del Presidente del Consiglio dei ministri e, conseguentemente, di tale disposizione - in accoglimento del ricorso per conflitto tra poteri proposto dalla Corte dei conti - va disposto l'annullamento in quanto lesiva della posizione costituzionale della Corte dei conti a causa della violazione dell'art. 76 della Costituzione. Infatti la delega al Governo, sulla cui base è stato approvato il decreto legislativo n. 303 - contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare nel suo art. 11, comma 1, lettera a) - consentendo la «razionalizzazione» dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella «garanzia di autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria» entro i limiti dello stanziamento stabilito per legge, non includeva implicitamente l'autorizzazione alla revisione, tramite soppressione, del sistema dei controlli di legittimità su atti governativi, incisi, appunto, dall'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303. L'accoglimento del ricorso sotto tale profilo, rende superfluo l'esame del ricorso sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione. - Sulla configurabilità del conflitto costituzionale di attribuzioni in relazione ad atti di valore legislativo, v. richiamo alla sentenza n. 457/1999. - Sulla riferibilità nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato esclusivamente alle norme della Costituzione che configurano le attribuzioni del ricorrente, v. richiamo alla sentenza n. 139/2001.

Massima n. 27026

Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione promossi dalla Corte dei conti, in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999, 4 agosto 2000 e 12 settembre 2000, emanati sulla base dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 - articolo di cui viene contestualmente disposto l'annullamento [vedi massima E] -, giacché non compete al giudice costituzionale valutare le conseguenze che debbono trarsi dall'accoglimento del conflitto costituzionale insorto tra la Corte dei conti e il Governo circa il predetto art. 9 del decreto legislativo n. 303 e, in particolare, dichiarare - come richiesto dalla ricorrente - l'inefficacia degli atti governativi in conseguenza della mancata loro sottoposizione al controllo preventivo di legittimità, in forza della previsione di cui all'art. 9.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara che non spetta al Governo adottare l'art. 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e conseguentemente lo annulla;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione promosso dalla Corte dei conti con il ricorso n. 4/2001 in epigrafe, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

3) dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, promossi dalla Corte dei conti, in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999 (Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri), 4 agosto 2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e 12 settembre 2000 (Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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