Corte costituzionale
Sentenza n. 208/2002
Corte cost., sent. 23 maggio 2002, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/2002
- Data di deposito
- 23 maggio 2002
- Data di decisione
- 20 maggio 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993
- art. 12, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- legge n. 427 del 29 ottobre 1993
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 30, comma 1, lettera i), legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 26997
Il solo testo originario di un decreto legislativo può formare oggetto di valutazione ai fini del rispetto della norma delegante, sicché le modifiche successivamente apportate con altro atto avente forza di legge non sono censurabili per vizio di eccesso di delega, ma prevalgono in base al criterio della 'lex posterior'. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - nel testo introdotto dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 - sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui abilita alla rappresentanza e difesa dinanzi alle commissioni tributarie i soggetti iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti delle camere di commercio (sub-categoria tributi) alla data del 30 settembre 1993, precludendo tale abilitazione agli iscritti in data successiva.
Massima n. 26998
La scelta del legislatore di chiudere il ruolo dei c.d. "tributaristi" (periti tributari svolgenti funzioni di assistenza tecnica nel processo tributario), non consentendo ulteriori iscrizioni in quel ruolo successivamente al 30 settembre 1993, si pone come disciplina eccezionale di mediazione tra l'interesse della categoria - che aveva fino ad allora svolto attività difensiva - e l'interesse dei contribuenti parti nel processo tributario: sicché la denunciata delimitazione temporale e soggettiva non può considerarsi lesiva del principio di eguaglianza. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - Per l'affermazione secondo la quale non può considerarsi lesiva dal principio di eguaglianza la delimitazione temporale e soggettiva di una disciplina eccezionale, per lo stretto collegamento che essa presenta con le specifiche particolarità del caso, v. citata sentenza n. 178/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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