Corte costituzionale

Sentenza n. 208/2002

Corte cost., sent. 23 maggio 2002, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
208/2002
Data di deposito
23 maggio 2002
Data di decisione
20 maggio 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:208

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26997

Il solo testo originario di un decreto legislativo può formare oggetto di valutazione ai fini del rispetto della norma delegante, sicché le modifiche successivamente apportate con altro atto avente forza di legge non sono censurabili per vizio di eccesso di delega, ma prevalgono in base al criterio della 'lex posterior'. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - nel testo introdotto dall'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 - sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui abilita alla rappresentanza e difesa dinanzi alle commissioni tributarie i soggetti iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti delle camere di commercio (sub-categoria tributi) alla data del 30 settembre 1993, precludendo tale abilitazione agli iscritti in data successiva.

Massima n. 26998

La scelta del legislatore di chiudere il ruolo dei c.d. "tributaristi" (periti tributari svolgenti funzioni di assistenza tecnica nel processo tributario), non consentendo ulteriori iscrizioni in quel ruolo successivamente al 30 settembre 1993, si pone come disciplina eccezionale di mediazione tra l'interesse della categoria - che aveva fino ad allora svolto attività difensiva - e l'interesse dei contribuenti parti nel processo tributario: sicché la denunciata delimitazione temporale e soggettiva non può considerarsi lesiva del principio di eguaglianza. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. - Per l'affermazione secondo la quale non può considerarsi lesiva dal principio di eguaglianza la delimitazione temporale e soggettiva di una disciplina eccezionale, per lo stretto collegamento che essa presenta con le specifiche particolarità del caso, v. citata sentenza n. 178/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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