Corte costituzionale
Sentenza n. 193/2002
Corte cost., sent. 16 maggio 2002, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/2002
- Data di deposito
- 16 maggio 2002
- Data di decisione
- 9 maggio 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 9, ultimo periodo sostituito da, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 6, decreto legislativo n. 470 del 18 novembre 1993
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
Massime
Massima n. 26990
È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, che - in violazione dei limiti della delega legislativa - stabilisce nei confronti dei dirigenti generali la misura del collocamento a riposo per ragioni di servizio, in caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata. Infatti il Governo non era abilitato dalla delega a prevedere la facoltà di immediato collocamento a riposo senza il previo passaggio attraverso il periodo di messa "a disposizione", che costituisce - secondo i principî della delega - una garanzia per il dipendente di essere posto nella possibilità di cercare ed ottenere una diversa utilizzazione, anche in differente posizione di ufficio e di amministrazione. - In tema di responsabilità dei dirigenti generali nell'ambito della progressiva estensione della privatizzazione del rapporto, v. citata sentenza n. 275/2001. - In tema di garanzie a presidio del rapporto di impiego dei dirigenti generali e rispetto del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, v. citata ordinanza n. 11/2002. - Sull'uso della discrezionalità legislativa e i limiti posti dalla legge di delegazione v. citate sentenza n. 198/1998 e ordinanza n. 21/1998, nonché sentenza n. 3/1957.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego).
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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