Corte costituzionale

Sentenza n. 18/2002

Corte cost., sent. 6 febbraio 2002, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/2002
Data di deposito
6 febbraio 2002
Data di decisione
28 gennaio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:18

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26783

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'opposizione non possa essere più proposta né proseguita nel caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente. Infatti il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - secondo cui il comportamento negligente dell'ufficiale giudiziario che ha impedito la tempestiva costituzione, sia ricompreso nella nozione generale di caso fortuito o forza maggiore - risulta contrastato dalla giurisprudenza di legittimità ed avrebbe pertanto richiesto una non implausibile motivazione di cui, invece, manca il benché minimo cenno.

Massima n. 26784

Il provvedimento di riunione di più procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti davanti allo stesso giudice - da adottarsi anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 273, primo comma, cod. proc. civ. - è privo di qualsiasi contenuto decisorio e risponde a mere esigenze di economia dei giudizi. Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione concernente l'improponibilità o improseguibilità dell'opposizione nel caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, motivata sull'assunto che il provvedimento di riunione delle due opposizioni pendenti comporti un implicito giudizio sull'ammissibilità delle stesse, tale da rendere la questione priva di rilevanza.

Massima n. 26785

L'art. 647 del codice di procedura civile, secondo il suo inequivoco tenore testuale, condiziona il decreto di esecutività solo alla "mancata opposizione nel termine stabilito", sicché è consentito riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto, in relazione sia ad un vizio dell'atto di opposizione in sé sia alla mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull'erroneo presupposto interpretativo che sia precluso riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del

codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con

l'ordinanza in epigrafe;

2) Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 647, secondo comma, del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Fabriano,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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