Corte costituzionale
Sentenza n. 18/2002
Corte cost., sent. 6 febbraio 2002, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/2002
- Data di deposito
- 6 febbraio 2002
- Data di decisione
- 28 gennaio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:18
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26783
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'opposizione non possa essere più proposta né proseguita nel caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente. Infatti il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - secondo cui il comportamento negligente dell'ufficiale giudiziario che ha impedito la tempestiva costituzione, sia ricompreso nella nozione generale di caso fortuito o forza maggiore - risulta contrastato dalla giurisprudenza di legittimità ed avrebbe pertanto richiesto una non implausibile motivazione di cui, invece, manca il benché minimo cenno.
Massima n. 26784
Il provvedimento di riunione di più procedimenti relativi alla stessa causa e pendenti davanti allo stesso giudice - da adottarsi anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 273, primo comma, cod. proc. civ. - è privo di qualsiasi contenuto decisorio e risponde a mere esigenze di economia dei giudizi. Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione concernente l'improponibilità o improseguibilità dell'opposizione nel caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'opponente, motivata sull'assunto che il provvedimento di riunione delle due opposizioni pendenti comporti un implicito giudizio sull'ammissibilità delle stesse, tale da rendere la questione priva di rilevanza.
Massima n. 26785
L'art. 647 del codice di procedura civile, secondo il suo inequivoco tenore testuale, condiziona il decreto di esecutività solo alla "mancata opposizione nel termine stabilito", sicché è consentito riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto, in relazione sia ad un vizio dell'atto di opposizione in sé sia alla mancata o intempestiva costituzione in giudizio dell'opponente. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull'erroneo presupposto interpretativo che sia precluso riproporre l'opposizione prima che sia scaduto il termine fissato nel decreto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 647, primo e secondo comma, del
codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con
l'ordinanza in epigrafe;
2) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 647, secondo comma, del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Fabriano,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze