Corte costituzionale
Sentenza n. 16/2002
Corte cost., sent. 6 febbraio 2002, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/2002
- Data di deposito
- 6 febbraio 2002
- Data di decisione
- 28 gennaio 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:16
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 30 del 28 febbraio 1997
- art. 1, comma 1, lettera c), decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 26772
Il sindacato sull’esistenza e sull’adeguatezza dei presupposti della decretazione d’urgenza, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, può essere esercitato solo in caso di “evidente mancanza” dei requisiti, sicché il mero fatto che il decreto legge sia stato emanato in collegamento con una manovra di finanza pubblica non è di per sé argomento sufficiente a sostenere il difetto dei presupposti in questione, tanto più nel caso di specie, attesa l’importanza della manovra finanziaria per il 1997, che perseguiva l’obiettivo di adeguare i conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata in riferimento all’art. 77 della Costituzione, nella parte in cui - modificando l’art. 69 del testo unico delle imposte sui redditi - ha eliminato la possibilità di cumulare, per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, l’ammortamento tecnico previsto dagli artt. 67 e 68 dello stesso testo unico ed un ulteriore ammortamento definito finanziario, stabilendo invece l’alternatività fra le due specie di ammortamento. - Sulla “evidente mancanza” dei requisiti della decretazione d’urgenza, v. sentenza 29/1995, sentenza 161/1995, sentenza 330/1996, sentenza 398/1998, ordinanza 432/1996, ordinanza 90/1997. - Con riferimento alla specifica situazione della manovra finanziaria per il 1997, v. ordinanza 341/2000, sentenza 155/2001.
Massima n. 26773
La disposizione che ha modificato il regime degli ammortamenti per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, prevedendo l’alternatività tra ammortamento finanziario e ammortamento tecnico in sostituzione del precedente regime di cumulo, non introduce un’imposizione retroattiva per il 1996 sull’eccedenza (risultante dall’applicazione del sistema del cumulo) rispetto al costo dei beni: a) sia sotto il profilo che tale eccedenza, una volta soppressa l’agevolazione a decorrere dall’esercizio 1996, ben poteva essere considerata dal legislatore come idoneo indice di capacità contributiva per quell’esercizio; b) sia sotto il profilo che essendo il nuovo regime intervenuto quando l’anno finanziario 1996 era ancora in corso, il legislatore disciplinando l’imposizione tributaria per tale anno a decorrere dal 1° gennaio, ha fatto riferimento ad una capacità contributiva attuale e non passata. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, con riferimento all’art. 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la disposizione del comma 1, lettera c) - che ha modificato il regime degli ammortamenti per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione - si applichi “a decorre dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996”. - Sul carattere oggettivo del principio sancito dall’art. 53 Cost., in quanto si riferisce a indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento del contribuente, v. sentenza 229/1999, sentenza 143/1982 e ordinanza 542/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto legge
31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria,
finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza
pubblica per l'anno 1997), convertito in legge 28 febbraio 1997,
n. 30, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna,
in riferimento agli articoli 77 e 53 della Costituzione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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