Corte costituzionale
Ordinanza n. 98/2002
Corte cost., ord. 10 aprile 2002, n. 98
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 98/2002
- Data di deposito
- 10 aprile 2002
- Data di decisione
- 8 aprile 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:98
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 26868
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito proprio del soggetto non coniugato, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi. Infatti il rimettente, ritenendo estensibile a tale questione la stessa 'ratio' accolta con la sentenza n. 88 del 1992, al fine di eliminare un'equiparazione arbitraria del soggetto invalido a quello sano, è pervenuto ad un'inesatta individuazione di tale 'ratio', dal momento che l'illegittimità della stessa disposizione di legge pronunciata in quel caso, derivava non tanto dalla condizione di invalidità dell'ultrasessantacinquenne, quanto piuttosto dall'attribuzione degli oneri di assistenza, che l'invalidità comporta, al coniuge dell'invalido ultrasessantacinquenne. - Cfr. altresì in ordine al limite reddituale e alla pensione (o assegno) sociale le sentenze n. 196/1995 e n. 769/1988 nonché n. 400/1999 (qui richiamate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38
della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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