Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/2002

Corte cost., ord. 5 aprile 2002, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
91/2002
Data di deposito
5 aprile 2002
Data di decisione
27 marzo 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:91

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000
  • legge n. 35 del 25 febbraio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 26860

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione - con riguardo alla disciplina transitoria che limita a una certa data l'utilizzabilità di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è volontariamente sottratto all'esame nel dibattimento, per supposta violazione dei principi sul "giusto processo" e per gli effetti discriminatori che deriverebbero dal 'discrimen' temporale tra regimi probatori diversi. Tale disciplina - come già ritenuto con precedente sentenza (n. 381 del 2001) - opera infatti una ragionevole ponderazione tra le contrapposte esigenze tipiche di una disciplina intertemporale e individua, non arbitrariamente, il momento a partire dal quale il regime transitorio è chiamato ad operare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio

2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2

della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di

giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge

25 febbraio 2000, n. 35, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e

111, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia e dal

Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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