Corte costituzionale
Ordinanza n. 91/2002
Corte cost., ord. 5 aprile 2002, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 91/2002
- Data di deposito
- 5 aprile 2002
- Data di decisione
- 27 marzo 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:91
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000
- legge n. 35 del 25 febbraio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 26860
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) sollevate - in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione - con riguardo alla disciplina transitoria che limita a una certa data l'utilizzabilità di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è volontariamente sottratto all'esame nel dibattimento, per supposta violazione dei principi sul "giusto processo" e per gli effetti discriminatori che deriverebbero dal 'discrimen' temporale tra regimi probatori diversi. Tale disciplina - come già ritenuto con precedente sentenza (n. 381 del 2001) - opera infatti una ragionevole ponderazione tra le contrapposte esigenze tipiche di una disciplina intertemporale e individua, non arbitrariamente, il momento a partire dal quale il regime transitorio è chiamato ad operare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio
2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2
della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di
giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge
25 febbraio 2000, n. 35, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
111, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia e dal
Tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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