Corte costituzionale
Ordinanza n. 89/2002
Corte cost., ord. 5 aprile 2002, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 89/2002
- Data di deposito
- 5 aprile 2002
- Data di decisione
- 27 marzo 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:89
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 35 del 25 febbraio 2000
- art. 1, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 26858
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui detta disposizione esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese a discarico dell'imputato nel corso delle indagini preliminari da soggetti che si siano avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere, non distinguendo tra dichiarazioni di accusa e dichiarazioni di difesa, in contrasto, quindi, con il principio del giusto processo e con il diritto di difesa. Infatti il giudice rimettente - tenuto conto dell'assenza di "diritto vivente" in relazione alla norma oggetto della questione prospettata - ha omesso di operare la dovuta verifica in ordine ad una possibile interpretazione conforme ai parametri evocati, risolvendosi perciò la stessa questione in un mero dubbio interpretativo, come tale rimesso alla sua specifica competenza. - V., per la necessità di una previa interpretazione adeguata a Costituzione, sentenza n. 356/1996, ordinanze n. 466/2000, n. 367/2001, n. 7/1998 (qui richiamate).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio
2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio
2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della
Costituzione, dal Tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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