Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/2002

Corte cost., ord. 5 aprile 2002, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
89/2002
Data di deposito
5 aprile 2002
Data di decisione
27 marzo 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:89

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 35 del 25 febbraio 2000
  • art. 1, decreto-legge n. 2 del 7 gennaio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 26858

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui detta disposizione esclude l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese a discarico dell'imputato nel corso delle indagini preliminari da soggetti che si siano avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere, non distinguendo tra dichiarazioni di accusa e dichiarazioni di difesa, in contrasto, quindi, con il principio del giusto processo e con il diritto di difesa. Infatti il giudice rimettente - tenuto conto dell'assenza di "diritto vivente" in relazione alla norma oggetto della questione prospettata - ha omesso di operare la dovuta verifica in ordine ad una possibile interpretazione conforme ai parametri evocati, risolvendosi perciò la stessa questione in un mero dubbio interpretativo, come tale rimesso alla sua specifica competenza. - V., per la necessità di una previa interpretazione adeguata a Costituzione, sentenza n. 356/1996, ordinanze n. 466/2000, n. 367/2001, n. 7/1998 (qui richiamate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio

2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio

2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della

Costituzione, dal Tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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