Corte costituzionale
Ordinanza n. 77/2002
Corte cost., ord. 19 marzo 2002, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 77/2002
- Data di deposito
- 19 marzo 2002
- Data di decisione
- 28 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, legge n. 1369 del 23 ottobre 1960
- art. 1, comma 5, recte:, legge n. 1369 del 23 ottobre 1960
- art. 1, comma 1, legge n. 1369 del 23 ottobre 1960
Parametri
Massime
Massima n. 26852
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, quarto e quinto della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nella parte in cui - in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione - esclude l'amministrazione statale dal divieto di intermediazione di manodopera e dalla presunzione circa la titolarità del rapporto di lavoro in capo al soggetto che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni di lavoro. Risulta infatti non plausibile la motivazione resa dal rimettente in ordine alla rilevanza della questione, dal momento che non soltanto nel giudizio 'a quo' non è parte l'amministrazione, ma nessuna domanda nei suoi confronti è stata proposta, sicché la questione potrebbe essere destinata a definire, non già il giudizio in cui essa è sorta, ma un altro eventuale giudizio, diverso per 'petitum' e 'causa petendi'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, quarto e
quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova
disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di
servizi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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