Corte costituzionale

Ordinanza n. 77/2002

Corte cost., ord. 19 marzo 2002, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
77/2002
Data di deposito
19 marzo 2002
Data di decisione
28 febbraio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:77

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, legge n. 1369 del 23 ottobre 1960
  • art. 1, comma 5, recte:, legge n. 1369 del 23 ottobre 1960
  • art. 1, comma 1, legge n. 1369 del 23 ottobre 1960

Parametri

Massime

Massima n. 26852

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, quarto e quinto della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nella parte in cui - in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione - esclude l'amministrazione statale dal divieto di intermediazione di manodopera e dalla presunzione circa la titolarità del rapporto di lavoro in capo al soggetto che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni di lavoro. Risulta infatti non plausibile la motivazione resa dal rimettente in ordine alla rilevanza della questione, dal momento che non soltanto nel giudizio 'a quo' non è parte l'amministrazione, ma nessuna domanda nei suoi confronti è stata proposta, sicché la questione potrebbe essere destinata a definire, non già il giudizio in cui essa è sorta, ma un altro eventuale giudizio, diverso per 'petitum' e 'causa petendi'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, quarto e

quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di

intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova

disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di

servizi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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