Corte costituzionale
Ordinanza n. 62/2002
Corte cost., ord. 15 marzo 2002, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 62/2002
- Data di deposito
- 15 marzo 2002
- Data di decisione
- 27 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
- art. 11, comma 3, decreto-legge n. 79 del 28 marzo 1997
- art. 4, comma 1, lett. a) n. 17, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
- legge n. 140 del 28 maggio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 26808
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, dell'art. 4, comma 1, lettera a), n. 17, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui le norme censurate dispongono che l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, benché soppressa e sostituita dall'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal 1° gennaio 1993, continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifichi dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. Infatti il giudice rimettente afferma in modo del tutto apodittico e immotivato la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', senza che il difetto di motivazione possa essere superato dalle indicazioni fornite dalle parti private - essendo di esclusiva competenza del rimettente la valutazione in ordine alla rilevanza della questione - o dalla descrizione della fattispecie dedotta in giudizio che, nel caso di specie, è effettuata solo genericamente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 4, comma 1, lettera a), n. 17), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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