Corte costituzionale
Ordinanza n. 61/2002
Corte cost., ord. 15 marzo 2002, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 61/2002
- Data di deposito
- 15 marzo 2002
- Data di decisione
- 27 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:61
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26807
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di separazione personale, il convivente 'more uxorio' succeda al conduttore di un immobile ad uso abitativo anche in mancanza di prole comune. Infatti la carente e generica descrizione della concreta fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel giudizio 'a quo' della sollevata questione di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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