Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/2002

Corte cost., ord. 15 marzo 2002, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
61/2002
Data di deposito
15 marzo 2002
Data di decisione
27 febbraio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:61

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26807

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di separazione personale, il convivente 'more uxorio' succeda al conduttore di un immobile ad uso abitativo anche in mancanza di prole comune. Infatti la carente e generica descrizione della concreta fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel giudizio 'a quo' della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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