Corte costituzionale
Ordinanza n. 56/2002
Corte cost., ord. 15 marzo 2002, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 56/2002
- Data di deposito
- 15 marzo 2002
- Data di decisione
- 27 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 18, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 11, comma 16, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 26803
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto, vigendo la fase transitoria in vista della progressiva eliminazione dell'istituto della pensione di anzianità, non si consente di accedere al pensionamento anticipato di anzianità senza incorrere in decurtazioni del trattamento pensionistico, in tutti i casi nei quali il collocamento a riposo non è riconducibile ad una libera scelta dell'interessato. Infatti il rimettente non ha in alcun modo ottemperato all'obbligo di motivazione circa il profilo preliminare della riconducibilità della fattispecie riguardata dal giudizio 'a quo' (cessazione di rapporto di fatto a seguito di annullamento dell'atto di nomina) alla diversa fattispecie oggetto della sollevata questione. - In tema di rapporto contrattuale di fatto ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 2126 del codice civile, norma pacificamente valevole anche per il pubblico impiego, v. ordinanza n. 12/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige,
sede di Trento, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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