Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/2002

Corte cost., ord. 15 marzo 2002, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
56/2002
Data di deposito
15 marzo 2002
Data di decisione
27 febbraio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:56

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 18, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 11, comma 16, legge n. 537 del 24 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 26803

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto, vigendo la fase transitoria in vista della progressiva eliminazione dell'istituto della pensione di anzianità, non si consente di accedere al pensionamento anticipato di anzianità senza incorrere in decurtazioni del trattamento pensionistico, in tutti i casi nei quali il collocamento a riposo non è riconducibile ad una libera scelta dell'interessato. Infatti il rimettente non ha in alcun modo ottemperato all'obbligo di motivazione circa il profilo preliminare della riconducibilità della fattispecie riguardata dal giudizio 'a quo' (cessazione di rapporto di fatto a seguito di annullamento dell'atto di nomina) alla diversa fattispecie oggetto della sollevata questione. - In tema di rapporto contrattuale di fatto ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 2126 del codice civile, norma pacificamente valevole anche per il pubblico impiego, v. ordinanza n. 12/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge

24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige,

sede di Trento, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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