Corte costituzionale
Ordinanza n. 534/2002
Corte cost., ord. 20 dicembre 2002, n. 534
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 534/2002
- Data di deposito
- 20 dicembre 2002
- Data di decisione
- 6 dicembre 2002
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:534
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 1° marzo 2001
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 102, e seguenti, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27438
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione da questa adottata nella seduta del 1° marzo 2001, con la quale si è affermata l'insindacabilità delle opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva da un proprio membro, per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata. Sussiste, infatti, la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale; dal momento che a) sotto l'aspetto soggettivo, l'autorità giudiziaria ricorrente e la Assemblea parlamentare sono, entrambe, legittimate ad esser parte del conflitto quali organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che impersonano; b) e sotto l'aspetto oggettivo, viene lamentata la lesione della sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita al ricorrente, in conseguenza dell'esercizio ritenuto illegittimo del potere spettante alla Camera di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro. - In ordine alla legittimazione dell'autorità giudiziaria, sono citate le ordinanze n. 414 e n. 84/2002; mentre per quella della Camera dei deputati è citata l'ordinanza n. 253/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2002.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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