Corte costituzionale

Ordinanza n. 527/2002

Corte cost., ord. 9 dicembre 2002, n. 527

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
527/2002
Data di deposito
9 dicembre 2002
Data di decisione
21 novembre 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:527

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, decreto legislativo n. 117 del 24 marzo 1993

Parametri

Massime

Massima n. 27478

Manifesta inammissibilità, per carenze di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, priva di qualsiasi elemento e di qualsiasi valutazione circa il concreto percorso e situazione di carriera del ricorrente, si limita, nell'invocare l'intervento della Corte, ad una affermazione di "evidente" rilevanza. Essa, peraltro, apoditticamente afferma che la sopravvenuta disposizione di assestamento dell'attuale ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, contenuta nell'art. 28 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, non sarebbe rilevante ai fini della definizione del giudizio, nulla dicendo in ordine ad una eventuale intervenuta "rideterminazione delle anzianità" da parte della stessa amministrazione, che vi sarebbe, perlatro, tenuta indipendentemente da apposita domanda. Né il giudice 'a quo' si pone il problema degli effetti dell'abrogazione della norma denunciata ad opera dell'art. 39 del richiamato decreto legislativo n. 298 del 2000 e neppure prende in considerazione il modo con cui il ricorrente sia pervenuto nel ruolo tecnico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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