Corte costituzionale
Ordinanza n. 527/2002
Corte cost., ord. 9 dicembre 2002, n. 527
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 527/2002
- Data di deposito
- 9 dicembre 2002
- Data di decisione
- 21 novembre 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:527
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, decreto legislativo n. 117 del 24 marzo 1993
Parametri
Massime
Massima n. 27478
Manifesta inammissibilità, per carenze di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, priva di qualsiasi elemento e di qualsiasi valutazione circa il concreto percorso e situazione di carriera del ricorrente, si limita, nell'invocare l'intervento della Corte, ad una affermazione di "evidente" rilevanza. Essa, peraltro, apoditticamente afferma che la sopravvenuta disposizione di assestamento dell'attuale ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, contenuta nell'art. 28 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, non sarebbe rilevante ai fini della definizione del giudizio, nulla dicendo in ordine ad una eventuale intervenuta "rideterminazione delle anzianità" da parte della stessa amministrazione, che vi sarebbe, perlatro, tenuta indipendentemente da apposita domanda. Né il giudice 'a quo' si pone il problema degli effetti dell'abrogazione della norma denunciata ad opera dell'art. 39 del richiamato decreto legislativo n. 298 del 2000 e neppure prende in considerazione il modo con cui il ricorrente sia pervenuto nel ruolo tecnico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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