Corte costituzionale

Ordinanza n. 526/2002

Corte cost., ord. 9 dicembre 2002, n. 526

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
526/2002
Data di deposito
9 dicembre 2002
Data di decisione
21 novembre 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:526

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, legge della Regione Lombardia n. 91 del 5 dicembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 27477

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge regionale della Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, che stabilisce le regole per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella regione Lombardia, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione. La disciplina di cui alla legge statale 27 luglio 1978, n. 392 è, infatti, male invocata quale 'tertium comparationis' ai fini della valutazione di legittimità della disposizione regionale impugnata, atteso che quest'ultima si inscrive in un autonomo e ben diverso contesto normativo. Omettendo, peraltro, qualsiasi precisazione in ordine alle fattispecie a lui sottoposte, quanto ad entità dei canoni dovuti e a redditi degli assegnatari, il giudice remittente non offre alcuna dimostrazione della circostanza, più presupposta che affermata, che i canoni calcolati secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale siano tali da risultare in concreto superiori a limiti espressivi di "livelli essenziali" di "prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione), livelli dei quali non viene nemmeno indicata una valida fonte di determinazione, posto che gli invocati articoli 14, 20 e 22 della legge n. 392 del 1978 sono oggi abrogati per quanto si riferisce alle locazioni abitative.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge regionale della Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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