Corte costituzionale
Ordinanza n. 525/2002
Corte cost., ord. 9 dicembre 2002, n. 525
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 525/2002
- Data di deposito
- 9 dicembre 2002
- Data di decisione
- 21 novembre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:525
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 11, comma 4, lettera g), legge n. 59 del 15 marzo 1997
Massime
Massima n. 27476
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui ha devoluto al giudice ordinario le controversie concernenti l'atto di conferimento (e di revoca) degli incarichi dirigenziali, avente, nella prospettazione del giudice rimettente, natura di atto amministrativo incidente su posizioni di interesse legittimo. Sulla base, infatti, di quanto già affermato con la sentenza n. 275 del 2001 a proposito di questione sostanzialmente identica, resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore ordinario – suscettibile di modificazioni in relazione ad una valutazione delle esigenze della giustizia e ad un diverso assetto dei rapporti sostanziali – il conferimento ad un giudice, sia ordinario sia amministrativo, del potere di conoscere ed eventualmente annullare un atto della pubblica amministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti, secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste (così, anche, oltre la ricordata sentenza n. 275 del 2001, le ordinanze n. 140 e 165 del 2001): qualsiasi problema, pertanto, relativo alla natura dell'atto di conferimento o di revoca degli incarichi dirigenziali non incide sulla attribuzione della giurisdizione effettuata dal legislatore. – Sulla mancanza di "valore costituzionale, che il legislatore ordinario sarebbe tenuto ad osservare in ogni caso", della regola di cui all'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in tema di disapplicazione di un atto amministrativo da parte del giudice ordinario, rinvio alla sentenza n. 275/2001. – Sull'esclusione dell'ipotesi che "possa sorgere una pregiudizialità amministrativa" a proposito di un atto presupposto nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei pubblici dipendenti e sulla conoscibilità di questo in via incidentale da parte del giudice ordinario, ancora la sentenza n. 275/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80) sollevata - in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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