Corte costituzionale

Ordinanza n. 517/2002

Corte cost., ord. 4 dicembre 2002, n. 517

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
517/2002
Data di deposito
4 dicembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:517

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 10, legge n. 4 del 14 gennaio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27460

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui contempla che il personale delle università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, il quale abbia svolto alla data predetta almeno tre anni di attività di ricerca, possa partecipare ai concorsi per posti di ricercatore universitario confermato solo se l’originaria assunzione in servizio sia avvenuta a seguito di pubblici concorsi che prevedessero come requisito di accesso il diploma di laurea e non anche se il dipendente, pur in mancanza di quest’ultimo requisito, sia comunque in possesso di tale diploma. Non sussiste, infatti, violazione del principio di eguaglianza, atteso che il previsto requisito – che vale ad individuare un criterio selettivo indiretto per determinare il personale eccezionalmente beneficiario del concorso riservato – non è in sé irragionevole, essendo ben più omogenea, rispetto a quella del ricercatore, la posizione di chi sia entrato nel ruolo del personale universitario superando un concorso per il quale fosse richiesta la laurea rispetto a quella di chi sia invece entrato a seguito di un concorso di minor livello. Neppure è leso il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché la valorizzazione di pregresse esperienze nell’ambito di quest’ultima non è un valore assoluto, ma giustifica solo circoscritte ed eccezionali deroghe alla regola del concorso pubblico, atteso anche che, nella fattispecie, il concorso riservato – teso a favorire la stabilizzazione del dipendente in quella qualifica la cui tipica attività egli abbia svolto di fatto per un apprezzabile periodo di tempo – non costituisce affatto un obbligo per le università e gli osservatori, ma solo una facoltà. La peculiarità, peraltro, del previsto meccanismo – in base al quale risultano necessarie, da una parte, la previa verifica della sussistente esigenza di attività di ricerca (unitamente a quella didattica) e, d’altra parte, la soppressione di un numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quello dei posti di ricercatore messi a concorso – rende non irragionevole la riserva totale del concorso, perché per candidati esterni non potrebbe certo ricorrere il presupposto della soppressione di un posto attualmente ricoperto di tecnico laureato. – Sulla conformità all’interesse pubblico, in materia di concorsi, del “fatto che precedenti esperienze non vadano perdute” e sul limite della discrezionalità del legislatore, menzionata la sentenza n. 141/1999; più recentemente, la sentenza n. 373/2002, a proposito di ragionevolezza delle restrizioni per l’accesso ai pubblici concorsi. – Sulla compatibilità del principio del pubblico concorso con ipotesi di riserve parziali, citate le sentenze n. 141/1999 e n. 234/1994; e con ipotesi, seppur eccezionali, di concorsi interamente riservati, le sentenze n. 228/1997 e n. 477/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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