Corte costituzionale

Ordinanza n. 482/2002

Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 482

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
482/2002
Data di deposito
26 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:482

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 7, legge n. 166 del 1° agosto 2002
  • art. 25, ultimo comma, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
  • art. 4, comma 5, legge della Regione Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999
  • art. 4, comma 1, lettera e), legge della Regione Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999
  • art. 13, comma 8, legge n. 166 del 1° agosto 2002
  • art. 4, comma 2, lettera d), numero 1, legge della Regione Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999
  • art. 1, comma 12, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 4, comma 2, lettera d), numero 2, legge della Regione Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27382

Restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione - concernente l'art. 4, comma 1 lettera e), comma 2, lettera d), nn. 1 e 2, e comma 5, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, e l'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui, rispettivamente, assoggettano ad attestazione di conformità i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili e gli interventi di ristrutturazione edilizia volti alla trasformazione degli stessi in organismi edilizi diversi dal precedente e nella parte in cui attribuiscono alle regioni la competenza di stabilire quali mutamenti di destinazione d'uso degli immobili possano essere eseguiti, previa concessione o autorizzazione. La sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento, intervenuta ad opera dell’ art. 1, comma 12, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dell’ art.13 commi 7 e 8, della legge 1° agosto 2002, n. 166, di quest’ultimo modificativo, impongono infatti un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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