Corte costituzionale
Ordinanza n. 482/2002
Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 482
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 482/2002
- Data di deposito
- 26 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:482
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 7, legge n. 166 del 1° agosto 2002
- art. 25, ultimo comma, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 4, comma 5, legge della Regione Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999
- art. 4, comma 1, lettera e), legge della Regione Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999
- art. 13, comma 8, legge n. 166 del 1° agosto 2002
- art. 4, comma 2, lettera d), numero 1, legge della Regione Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999
- art. 1, comma 12, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
- art. 4, comma 2, lettera d), numero 2, legge della Regione Toscana n. 52 del 14 ottobre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27382
Restituzione degli atti al giudice rimettente in ordine alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione - concernente l'art. 4, comma 1 lettera e), comma 2, lettera d), nn. 1 e 2, e comma 5, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, e l'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui, rispettivamente, assoggettano ad attestazione di conformità i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili e gli interventi di ristrutturazione edilizia volti alla trasformazione degli stessi in organismi edilizi diversi dal precedente e nella parte in cui attribuiscono alle regioni la competenza di stabilire quali mutamenti di destinazione d'uso degli immobili possano essere eseguiti, previa concessione o autorizzazione. La sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento, intervenuta ad opera dell’ art. 1, comma 12, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dell’ art.13 commi 7 e 8, della legge 1° agosto 2002, n. 166, di quest’ultimo modificativo, impongono infatti un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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