Corte costituzionale

Ordinanza n. 480/2002

Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 480

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
480/2002
Data di deposito
26 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:480

Norme oggetto del giudizio

  • art. 116, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
  • art. 100, comma 1, lettera d), decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
  • art. 103, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 27412

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui omette di considerare ai fini della carriera dei professori associati, i pregressi servizi prestati in qualità di professore a contratto. Infatti a) la categoria dei professori a contratto affidatari (secondo modalità privatistiche e in assenza di selezione concorsuale) di insegnamenti in "sostituzione" temporanea dei titolari non è assimilabile alle altre figure di personale indicate quali 'tertia comparationis', tutte connotate da forme di selezione pubblica e collegate alla previsione di posti nell'ambito delle struttura universitaria; b) il principio di buon andamento dell'amministrazione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti economici di categoria o per ottenere un ingiustificato privilegio rispetto a chi sia stato assunto a seguito di procedure selettive pubbliche. - V., analogamente, in relazione agli affidamenti di insegnamento a contratto di carattere "integrativo" di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980, la citata sentenza n. 412/1992. - In tema di art. 87 Cost., per l'aspetto relativo alla non utilizzabilità del parametro per il conseguimento di miglioramenti economici di categoria v. citate ordinanza n. 94/2002, sentenze n. 273/1997 e n. 15/1995, per l'aspetto relativo alla non utilizzabilità dello stesso per conseguire privilegi v. citate sentenze n. 109/2000, n. 320/1997 e n. 59/1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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