Corte costituzionale
Ordinanza n. 48/2002
Corte cost., ord. 6 marzo 2002, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 48/2002
- Data di deposito
- 6 marzo 2002
- Data di decisione
- 25 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 27, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 409, comma 5, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 26800
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, comma 5, del codice di procedura penale e dell'art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al p.m. di richiedere al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e al giudice per le indagini preliminari di fissare udienza in camera di consiglio per valutare la ricorrenza o no di quel beneficio, nel caso di archiviazione non accolta. Infatti - posto che le preoccupazioni del rimettente appaiono prive di rilievo costituzionale, in quanto l'uscita anticipata del minorenne dal processo è comunque assicurata, ed in tempi brevi, dalla possibilità di pronunciare, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nell'udienza preliminare - la disciplina censurata rientra nella sfera delle scelte discrezionali del legislatore in materia di distribuzione delle competenze tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, non suscettibile di essere sindacate, sempreché non risultino esercitate arbitrariamente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 409, comma 5, del codice di
procedura penale e dell'art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 31, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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