Corte costituzionale

Ordinanza n. 475/2002

Corte cost., ord. 22 novembre 2002, n. 475

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
475/2002
Data di deposito
22 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:475

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 92 del 19 marzo 2001
  • art. 291-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973
  • art. 163, codice penale

Parametri

Massime

Massima n. 27369

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce, per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, una pena pecuniaria fissa per ogni grammo convenzionale di prodotto. La possibilità di comminare, nel caso in cui il quantitativo ecceda i dieci chilogrammi convenzionali, detta pena pecuniaria congiuntamente ad una pena detentiva, con una forbice edittale di ampiezza significativa (reclusione da due a cinque anni), offre infatti al giudice un consistente margine di adeguamento della sanzione alle particolarità del caso concreto, cosicché deve escludersi che, nella specie, la pena edittale possa, nel suo complesso, considerarsi fissa. - V., a proposito dei limiti costituzionali alla previsione di risposte punitive rigide, la citata sentenza n. 50/1980, mentre, con riferimento a fattispecie del tutto analoga alla presente, cfr. la richiamata sentenza n. 188/1982.

Massima n. 27370

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituizonale dell'art. 163 del codice penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto la norma, nello stabilire i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale, non esclude dal ragguaglio, ex art. 135 cod. pen., la parte della pena pecuniaria che eccede la «soglia massima convertibile» in libertà controllata, nel caso di insolvibilità del condannato, ai sensi dell'art. 102, della legge n. 689 del 1981. Il giudice rimettente lamenta in particolare la mancata previsione, di un «tetto» al ragguaglio della pena pecuniaria, ai fini della concessione della sospensione condizionale, pari al limite di convertibilità della stessa in libertà controllata nel caso di insolvibilità del condannato, ma la disciplina del ragguaglio (tra pene pecuniarie e pene detentive) e l'istituto della conversione (delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive), rispondono a differenti esigenze e finalità, per cui deve escludersi che le soluzioni adottate nell'un campo debbano essere indefettibilmente riprodotte nell'altro. Né può ritenersi che il limite alla conversione delle pene pecuniarie 'in executivis' abbia la funzione di individuare anche il «massimo» di pena pecuniaria computabile ai fini, del tutto eterogenei, dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale, in quanto la disciplina di tale beneficio rientra nell'apprezzamento discrezionale del legislatore, cui è rimessa altresì la scelta, in relazione alla preclusione della fruibilità dello stesso, del dosaggio della pena edittale per i singoli reati. - Cfr., la sentenza n. 30/2001, citata a proposito del rapporto tra la la disciplina del ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive e l'istituto della conversione delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive. - Cfr., altresì, la sentenza n. 85/1997 e l'ordinanza n. 377/1990, richiamate con riferimento alla discrezionalità spettante al legislatore in tema di sospensione condizionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e 163 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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