Corte costituzionale
Ordinanza n. 474/2002
Corte cost., ord. 22 novembre 2002, n. 474
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 474/2002
- Data di deposito
- 22 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:474
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998
Parametri
Massime
Massima n. 27366
Manifesta inammissibilità - per palese difetto di motivazione circa la rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che il divieto di esercizio dell'attività commerciale in seguito a condanna per uno dei reati previsti dalla medesima norma sia limitato a settori di attività specifici strettamente connessi con la natura del reato commesso». Lo scrutinio del merito risulta comunque precluso dalla stessa articolazione della questione, in quanto essa, non solo è volta ad attribuire alla Corte il compito - evidentemente estraneo al sindacato di legittimità - di individuare, tra i reati menzionati dalla norma impugnata, le singole figure criminose che possano presentare elementi di "connessione" con attività commerciali "specifiche", parimenti da determinare, ma comporterebbe, in caso di accoglimento, la lesione del principio di stretta legalità e di determinatezza della fattispecie.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze