Corte costituzionale

Ordinanza n. 474/2002

Corte cost., ord. 22 novembre 2002, n. 474

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
474/2002
Data di deposito
22 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:474

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998

Parametri

Massime

Massima n. 27366

Manifesta inammissibilità - per palese difetto di motivazione circa la rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che il divieto di esercizio dell'attività commerciale in seguito a condanna per uno dei reati previsti dalla medesima norma sia limitato a settori di attività specifici strettamente connessi con la natura del reato commesso». Lo scrutinio del merito risulta comunque precluso dalla stessa articolazione della questione, in quanto essa, non solo è volta ad attribuire alla Corte il compito - evidentemente estraneo al sindacato di legittimità - di individuare, tra i reati menzionati dalla norma impugnata, le singole figure criminose che possano presentare elementi di "connessione" con attività commerciali "specifiche", parimenti da determinare, ma comporterebbe, in caso di accoglimento, la lesione del principio di stretta legalità e di determinatezza della fattispecie.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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