Corte costituzionale

Ordinanza n. 455/2002

Corte cost., ord. 12 novembre 2002, n. 455

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
455/2002
Data di deposito
12 novembre 2002
Data di decisione
24 ottobre 2002
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:455

Norme oggetto del giudizio

  • sentenza della Corte di cassazione - sez. III civ. n. 8734 del 27 giugno 2000
  • sentenza della Corte di cassazione - sez. III civ. n. 8733 del 27 giugno 2000

Parametri

  • art. 59, Costituzione
  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 90, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 27371

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da un senatore a vita - quale ex Presidente della Repubblica - con richiesta di annullamento di due sentenze della Corte di cassazione, rese nell'ambito di due distinti giudizi, per risarcimento dei danni, intentati nei suoi confronti a causa di dichiarazioni ingiuriose e diffamatorie pronunciate nel corso del suo mandato presidenziale. Sotto l'aspetto oggettivo, il conflitto risulta, infatti, proposto per la salvaguardia della sfera di attribuzioni del Presidente della Repubblica - quali risulterebbero dall'immunità riconosciuta dall'art. 90 Cost. - e viene in contestazione il potere della Corte di cassazione di adottare decisioni dalle quali deriverebbe la lesione dell'anzidetta sfera di attribuzioni presidenziali. Sotto l'aspetto soggettivo, per costante giurisprudenza, la Corte di cassazione è legittimata a resistere nel giudizio per conflitto tra poteri e il ricorrente agisce, a sua volta, quale titolare di una carica non più in atto, per la tutela di attribuzioni presidenziali allora spettategli, in relazione a comportamenti tenuti durante il mandato presidenziale e oggetto di pronunce dell'autorità giudiziaria, successive alla scadenza del mandato. - Sulla legittimazione di ciascun organo giurisdizionale a essere parte nei conflitti di attribuzione, ordinanze citate n. 126, n. 84, n. 37 e n. 6/2002.

Massima n. 27372

Posto che i complessi problemi costituzionali sollevati dal ricorso per conflitto di attribuzione proposto, nei confronti della Corte di cassazione, da un senatore di diritto, nella sua qualità di ex Presidente della Repubblica per la tutela delle attribuzioni presidenziali, non si prestano a essere decisi definitivamente in sede di sommaria delibazione, ai fini del necessario contraddittorio tra le parti nell'ulteriore corso del giudizio, occorre disporre la notificazione dello stesso ricorso anche al Presidente della Repubblica (in carica), la cui posizione costituzionale, in relazione alle questioni di principio circa l'immunità ex art. 90 Cost., è oggetto delle decisioni della Corte di cassazione, contestate dal ricorrente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal senatore Francesco Cossiga nei confronti della Corte di cassazione, sezione III civile, con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di cassazione, sezione III civile, e al Presidente della Repubblica, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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