Corte costituzionale

Ordinanza n. 450/2002

Corte cost., ord. 12 novembre 2002, n. 450

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
450/2002
Data di deposito
12 novembre 2002
Data di decisione
24 ottobre 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:450

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 632 del 7 novembre 1981
  • legge n. 767 del 22 dicembre 1981

Parametri

Massime

Massima n. 27336

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1981, n. 767), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38, quarto comma, della Costituzione, in quanto, secondo l'interpretazione del giudice 'a quo', comporterebbe a favore dell'Amministrazione statale, per gli usi attinenti al servizio sanitario riguardante il personale navigante, la gratuità dell'impiego di beni appartenenti alla gestione previdenziale delle Casse marittime (ora IPSEMA). Il mantenimento della desitnazione di uso, per esigenze sanitarie, di immobili delle Casse marittime, proprio perché non accompagnato da un trasferimento di detti beni al patrimonio dello Stato o dei Comuni o delle Aziende sanitarie, non può comportare l'attribuzione a tale vincolo del carattere permanente, destinato a perpetuarsi anche in caso di alienazione da parte dell'IPSEMA, cossiché l'unica possibile configurazione del vincolo stesso, conforme ai parametri invocati - e come tale obbligata per qualsiasi interprete - è quella secondo la quale la destinazione in uso non può annullare il regime patrimoniale di appartenenza dei beni (gestione previdenziale), con effetti completamente ablativi della garanzia del capitale per l'erogazione delle rendite infortunistiche ed impeditivi di una alienazione secondo le regole di mercato, non potendo i beni predetti rimanere sottratti, nel loro valore capitale, alla ineliminabile funzione di garanzia delle rendite a favore del personale navigante, realizzabile con il meccanismo della vendita. Sono infine, completamente irrilevanti, gli eventuali errori compiuti, in sede di attuazione delle dismissioni, che abbiano potuto incidere sul capitale realizzato, trattandosi di profili della successiva fase di dismissione, estranei alla legittimità costituzionale della norma impugnata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 (Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1981, n. 767, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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