Corte costituzionale
Ordinanza n. 450/2002
Corte cost., ord. 12 novembre 2002, n. 450
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 450/2002
- Data di deposito
- 12 novembre 2002
- Data di decisione
- 24 ottobre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:450
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, decreto-legge n. 632 del 7 novembre 1981
- legge n. 767 del 22 dicembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 27336
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1981, n. 767), censurato, in riferimento agli artt. 3 e 38, quarto comma, della Costituzione, in quanto, secondo l'interpretazione del giudice 'a quo', comporterebbe a favore dell'Amministrazione statale, per gli usi attinenti al servizio sanitario riguardante il personale navigante, la gratuità dell'impiego di beni appartenenti alla gestione previdenziale delle Casse marittime (ora IPSEMA). Il mantenimento della desitnazione di uso, per esigenze sanitarie, di immobili delle Casse marittime, proprio perché non accompagnato da un trasferimento di detti beni al patrimonio dello Stato o dei Comuni o delle Aziende sanitarie, non può comportare l'attribuzione a tale vincolo del carattere permanente, destinato a perpetuarsi anche in caso di alienazione da parte dell'IPSEMA, cossiché l'unica possibile configurazione del vincolo stesso, conforme ai parametri invocati - e come tale obbligata per qualsiasi interprete - è quella secondo la quale la destinazione in uso non può annullare il regime patrimoniale di appartenenza dei beni (gestione previdenziale), con effetti completamente ablativi della garanzia del capitale per l'erogazione delle rendite infortunistiche ed impeditivi di una alienazione secondo le regole di mercato, non potendo i beni predetti rimanere sottratti, nel loro valore capitale, alla ineliminabile funzione di garanzia delle rendite a favore del personale navigante, realizzabile con il meccanismo della vendita. Sono infine, completamente irrilevanti, gli eventuali errori compiuti, in sede di attuazione delle dismissioni, che abbiano potuto incidere sul capitale realizzato, trattandosi di profili della successiva fase di dismissione, estranei alla legittimità costituzionale della norma impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 (Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1981, n. 767, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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