Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/2002

Corte cost., ord. 6 marzo 2002, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
41/2002
Data di deposito
6 marzo 2002
Data di decisione
25 febbraio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:41

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 32, comma 2, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 32, comma 4, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 5, comma 7, bis, decreto-legge n. 415 del 2 ottobre 1995
  • legge n. 507 del 29 novembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 26834

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, per aver dette norme previsto la rivalutazione del canone locativo per gli immobili di proprietà dello Stato rapportandola al reddito complessivo del nucleo familiare del conduttore nell'anno 1993, ovvero l'aggiornamento del canone in base all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT anziché al settantacinque per cento (come previsto dalla legge sull'equo canone). Infatti il giudice rimettente non ha dato sufficiente motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni sollevate, e, in particolare, non ha tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la morosità del conduttore, verificatasi nella fattispecie rimessa al suo esame, costituisce un fatto arbitrario, idoneo a determinare di per sé la risoluzione per inadempimento del rapporto locatizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 5, comma 7-bis del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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