Corte costituzionale
Ordinanza n. 41/2002
Corte cost., ord. 6 marzo 2002, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 41/2002
- Data di deposito
- 6 marzo 2002
- Data di decisione
- 25 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 32, comma 2, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 32, comma 4, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 5, comma 7, bis, decreto-legge n. 415 del 2 ottobre 1995
- legge n. 507 del 29 novembre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 26834
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, per aver dette norme previsto la rivalutazione del canone locativo per gli immobili di proprietà dello Stato rapportandola al reddito complessivo del nucleo familiare del conduttore nell'anno 1993, ovvero l'aggiornamento del canone in base all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT anziché al settantacinque per cento (come previsto dalla legge sull'equo canone). Infatti il giudice rimettente non ha dato sufficiente motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni sollevate, e, in particolare, non ha tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la morosità del conduttore, verificatasi nella fattispecie rimessa al suo esame, costituisce un fatto arbitrario, idoneo a determinare di per sé la risoluzione per inadempimento del rapporto locatizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 5, comma 7-bis del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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