Corte costituzionale

Ordinanza n. 409/2002

Corte cost., ord. 26 luglio 2002, n. 409

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
409/2002
Data di deposito
26 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:409

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto-legge n. 256 del 3 luglio 2001
  • legge n. 334 del 20 agosto 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27273

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione nella parte in cui prevede che l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 -, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta. Infatti la norma oggetto di interpretazione non era applicabile al caso di specie e il giudice rimettente ha compiuto un esame della rilevanza del tutto inadeguato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 3 decreto-legge 3 luglio 2001,

n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sollevate, in

relazione agli artt. 3 e 77 della Costituzione dal Tribunale di

Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vaccarella

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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