Corte costituzionale
Ordinanza n. 409/2002
Corte cost., ord. 26 luglio 2002, n. 409
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 409/2002
- Data di deposito
- 26 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:409
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto-legge n. 256 del 3 luglio 2001
- legge n. 334 del 20 agosto 2001
Parametri
Massime
Massima n. 27273
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione nella parte in cui prevede che l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 -, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta. Infatti la norma oggetto di interpretazione non era applicabile al caso di specie e il giudice rimettente ha compiuto un esame della rilevanza del tutto inadeguato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3 decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sollevate, in
relazione agli artt. 3 e 77 della Costituzione dal Tribunale di
Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vaccarella
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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